Il tar di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso di Italkali contro il comune di Realmonte. L’azienda aveva presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di sali potassici nel territorio del Comune ma nel 2012 il Consiglio Comunale aveva deliberato di non accogliere l’ubicazione del sito proposto dall’Italkali. A fronte di una nuova istanza avanzata dall’Italkali, il consiglio comunale nuovamente, nel 2015, rigettava la richiesta , considerato che l’area in questione ricomprendeva parte del centro abitato ed era gravata da numerosi vincoli. La società Italkali proponeva un ricorso davanti al Tar Sicilia, per l’annullamento di tale delibera consiliare, lamentando svariate forme di eccesso di potere ed asserite violazioni di legge.

Il Comune di Realmonte, difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare il legale ha sottolineato come il Comune di Realmonte avesse fatto un corretto uso dei propri poteri di pianificazione urbanistica, tenuto conto del considerevole impatto del progetto sul territorio e dei vincoli gravanti sulla vasta zona oggetto di concessione.

Il Tar Sicilia Palermo Sezione terza, condividendo la tesi dell’Avvocato Rubino secondo cui l’esercizio dei poteri pianificatori in materia di urbanistica facenti capo al Comune sono caratterizzati da elevata discrezionalità, ha respinto il ricorso di Italkali, ritenendo legittimi i provvedimenti adottati dal Comune di Realmonte. La sentenza veniva poi confermata dal CGA.

Con un nuovo ricorso la Italkali, ha chiesto la parziale esecuzione della  sentenza del TAR Sicilia – Palermo ritenendo che da un semplice passaggio argomentativo della sentenza succitata fosse rinvenibile un obbligo del comune di Realmonte di individuare, d’intesa con la ricorrente, un sito idoneo alla realizzazione degli impianti necessari per lo sfruttamento delle risorse minerarie”, obbligo che non sarebbe stato adempiuto in considerazione dell’opposizione manifestata dal Comune al progetto della Italkali.

Il Comune di Realmonte, difeso dal legale Girolamo Rubino, ha chiesto rigetto del ricorso, rilevandone l’inammissibilità in quanto il ricorso per l’esecuzione del giudicato non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto. Il Tar ha così dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Italkali, osservando che a fronte di una sentenza di rigetto non può sussistere un obbligo di ottemperanza in capo alla P.A. giacché dette pronunce lasciano invariati gli assetti giuridici degli interessi e dei rapporti così come delineati dall’atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto.

Tale sentenza, confermata dal CGA, ribadiva ancora una volta la correttezza della decisione del Comune di opporsi all’ubicazione dell’impianto in prossimità del centro abitato di Realmonte.

Ma Italkali aveva nel frattempo proposto un nuovo ricorso al TAR Palermo avverso le note con le quali il Distretto Minerario aveva avviato il procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni per lo sfruttamento della miniera di Realmonte ed aveva prospettato la revoca del titolo di concessione mineraria. Anche questa volta il Tar Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso di Italkali per difetto d’interesse. Il TAR Palermo ha dunque confermato, ancora una volta, la correttezza delle determinazioni assunte dal Comune di Realmonte a tutela del proprio territorio.