Il Comune di Montallegro (in provincia di Agrigento) ha presentato un ricorso al Tar di Palermo per chiedere l’annullamento delle autorizzazioni per l’impianto integrato per il trattamento e il recupero della frazione organica da raccolta differenziata che la Catanzaro Costruzioni vuole realizzare nel territorio comunale.
Presentato ricorso, non verrebbero rispettati i tre chilometri di distanza dal centro abitato
Il sindaco Giovanni Cirillo, assistito dall’avvocato Girolamo Rubino ha presentato un ricorso ai giudici amministrativi perché non verrebbero rispettati i 3 chilometri di distanza dal centro abitato con l’impianto come previsto dalla delibera commissariale del 30 giugno dello scorso anno. In più secondo quanto si legge nel ricorso “le autorizzazioni rilasciate alla Catanzaro Costruzioni sono illegittime poiché l’impianto dovrebbe sorgere entro la fascia di 200 metri dal vicino bosco. L’articolo 10 della legge regionale 16/1996, infatti, stabiliva chiaramente il divieto di realizzare nuove costruzioni all’interno delle fasce forestali”.
Illegittimità della norma regionale che aveva abrogato il divieto nelle fasce forestali
Articolo che ancora in vigore nonostante la legge regionale 2 del 3 febbraio del 2021 aveva disposto l’abrogazione del divieto. Legge 2 che era stata impugnata davanti la corte costituzionale dalla presidenza del consiglio dei ministri. I giudici della corte Suprema lo scorso 3 giugno hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale che aveva abrogato il divieto nelle fasce forestali.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, invero, con la citata pronuncia ha rilevato che: “Scopo della normativa abrogata era, all’evidenza, di offrire protezione sostanziale ai boschi e alle fasce boschive della Regione, oltre che alle zone di rispetto, attraverso la fissazione di regole rigorose di inedificabilità dei beni boschivi, per un verso, e, per altro verso, attraverso la prescrizione del rispetto da parte degli strumenti urbanistici comunali di limiti minimi di arretramento delle costruzioni dal confine dei boschi e delle fasce forestali. L’eliminazione di tale regime di tutela sostanziale, destinato a operare anche in assenza di pianificazione paesaggistica e comunque condizionante anche quest’ultima, comporta l’illegittimità costituzionale della normativa che la dispone, per due distinti ordini di ragioni, entrambi riconducibili allo svuotamento, in sua assenza, di adeguate forme di protezione concreta dei beni paesaggistici in questione”.
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