La società Wind Tre può installare l’antenna a Naro, in provincia di Agrigento. Lo hanno stabilito i giudici del Tar di Palermo che hanno accolto la richiesta di sospensiva presentata dalla compagnia telefonica contro il provvedimento del Comune che ha bloccato la realizzazione dell’impianto. Sono state accolte le tesi dell’azienda assistita dall’avvocato Giovanni Sartorio.

Fino a quando la sospensione

I giudici del Tar, presieduti da Roberto Valenti, hanno sospeso il provvedimento con il quale gli uffici comunali hanno ordinato la sospensione dei lavori di installazione dell’antenna di telefonia in via Verga. Tale sospensione avrà effetto “fin quando non si condurranno le verifiche preventive da parte dell’Arpa Sicilia e determinate dalla conferenza di servizio”.

Le motivazioni

“Il provvedimento impugnato risulta – scrivono i giudici – illegittimo. In quanto il Comune fonda la sospensione dei lavori sulla necessità di una rivalutazione in via preventiva da parte dell’Arpa”. Secondo i giudici, però, la stessa Arpa si è già espressa con parere preventivo favorevole, che conserva allo stato piena efficacia. “Senza alcuna preclusione quanto alla verifica da compiersi successivamente all’installazione dell’impianto” viene sottolineato dalla sentenza. A Naro si è costituito un comitato cittadino contro l’installazione dell’antenna.

Altro via libera in provincia

Di recente un’altra situazione simile si è verificata nell’Agrigentino e si è risolta allo stesso modo a favore dell’azienda. In quel caso il via libera è arrivato per Canicattì sull’antenna di telefonia della Pti Italia. La piattaforma ospiterà i ripetitori Iliad spa, Wind Tre spa e Vodafone spa. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar di Palermo che hanno annullato i provvedimenti del Comune di Canicattì e della Soprintendenza. Lo stop era arrivato all’installazione dell’impianto di radiocomunicazione in via Santuario Padre Gioacchino La Lomia. In questo caso secondo i giudici “non sussiste alcun vincolo paesaggistico in senso proprio tale da imporre la valutazione di compatibilità paesaggistica quale presupposto di validità dell’autorizzazione”. La Soprintendenza, sempre secondo il Tar, non avrebbe potuto effettuare una valutazione negativa sulla base di non tipizzate “interferenze” con le asserite limitrofe aree soggette a vincolo”.

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