Il volo viene cancellato e la compagnia aerea da comunicazione con scarso preavviso. Il giudice di pace così ha deciso di condannare la compagnia aerea ad un risarcimento per i disagi subiti dal passeggero.

Il volo in ritardo di Aeroitalia

In particolare, il volo Aeroitalia Lampedusa Forlì ha portato un ritardo di quasi sette ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza. Anziché atterrare alle 15:55, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Forlì solamente alle 22:44. Un ritardo di quasi sette ore per un cittadino pesarese, avvenuto il 28 agosto scorso, che ha portato non pochi disagi a lui e ad altri passeggeri del volo.

La sentenza dl giudice di pace di Agrigento

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Agrigento, che, pochi giorni fa, ha condannato Aeroitalia al pagamento di 250 euro nei confronti del passeggero. “Il Giudice di Pace di Agrigento – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso il passeggero – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.

Ieri un altro caso di un passeggero risarcito

Per un volo cancellato all’aeroporto di Fontanarossa di Catania un passeggero è stato risarcito. Un residente di Caltanissetta ha ottenuto 250 euro per i disagi patiti. Una cancellazione del volo Catania Bologna del 13 aprile scorso da parte della compagnia Ryanair, che ha dato comunicazione del volo cancellato con poco preavviso. Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Catania che ha messo sentenza condannando Ryanair al pagamento di 250 euro nei confronti della passeggera.

Applicato regolamento comunitario

“Il giudice di pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso la passeggera – ha applicato il regolamento comunitario 261/2004. Il testo tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato e possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.