- Le ingenti somme in favore dell’Assessorato dell’Energia
- Le somme pretese a titolo di canone per attività estrattiva
- Il tribunale annulla la cartella
Il Tribunale di Caltanissetta annulla una cartella esattoriale per canoni di attività estrattiva. La cooperativa S.L. di Caltanissetta nel 2019 riceveva dalla Riscossione Sicilia s.p.a. una cartella esattoriale con cui veniva chiesto il pagamento di ingenti somme in favore dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana a titolo di canoni per la produzione di materiali di cava.
Somme pretese frutto di un errore
La cooperativa, dunque, ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Caltanissetta, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, chiedendo l’annullamento della detta cartella esattoriale. I legali hanno sottolineato la non debenza delle somme iscritte a ruolo, in quanto l’Assessorato regionale aveva erroneamente quantificato le somme pretese a titolo di canone per attività estrattiva. Veniva infatti evidenziato che l’amministrazione regionale aveva operato la quantificazione in base al disposto dell’art.12 della l.r.15.5.2013 n.9, il quale faceva rinvio ad un decreto assessoriale per la determinazione delle modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni e, segnatamente, al n.171 del 11.4.2014, successivamente annullato dal TAR di Palermo con sentenza del 29.5.2015.
Errate pretese a titolo di canone
Proprio in ragione dell’annullamento del decreto assessoriale gli avvocati Rubino e Piazza sostenevano che sarebbe venuto meno l’atto presupposto sulla cui scorta l’Assessorato regionale aveva operato la quantificazione delle somme pretese a titolo di canone, commisurato al materiale estratto – criterio di calcolo del canone, dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo – anziché al minerale estratto.
La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 9 febbraio 2021, in accoglimento delle tesi difensive dei legali, ha annullato la cartella esattoriale e, pertanto, la cooperativa non dovrà corrispondere alla Riscossione Sicilia le somme richieste.
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