Il Tar Palermo bacchetta l’Assessorato regionale dell’Energia deliberando che il Comune di Sutera deve essere inserito nella graduatoria relativa alla concessione di agevolazioni per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici.
Il caso è sorto dopo che il Comune in provincia di Caltanissetta ha presentato una proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di compostaggio di prossimità a Sant’Elia, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme di Ato, per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici relativo all’Azione 6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità” del PO FESR 2014-2020, pubblicato con D.D.G. del Dirigente Generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.
L’assessorato però ha dichiarato non ammissibile la proposta quanto alla “ricevibilità formale” per non avere prodotto, assieme alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il “titolo di disponibilità” dell’area su cui insisterà l’impianto e per non avere firmato digitalmente il cronoprogramma trasmesso su DVD. Il Comune nisseno ha presentato quindi ricorso al Tar, difeso dall’avvocato Girolamo Rubino che ha chiesto l’annullamento-previa sospensione del provvedimento di esclusione dal contributo.
In particolare l’avvocato Rubino ha evidenziato come la dichiarazione resa da parte del legale rappresentante dell’Ente in merito alla disponibilità dell’area individuata per la realizzazione dell’impianto rappresentasse una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà effettuata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ai sensi del Dpr che sarebbe da considerare equipollente alla documentazione attestante la disponibilità dell’area.
Il legale ha poi precisato che dall’esame del DVD – copia di quello trasmesso al Dipartimento resistente in occasione della presentazione della proposta progettuale in adesione al citato Avviso, in possesso del Comune di Sutera -, il cronoprogramma risultasse correttamente firmato digitalmente, come richiesto nell’avviso. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.
La terza sezione del TAR Sicilia di Palermo, condividendo le tesi difensive dell’avvocato Rubino, ha accolto l’istanza cautelare proposta e per l’effetto ha disposto l’ammissione con riserva dell’istanza presentata dal Comune alla fase di valutazione della domanda, con onere per l’Assessorato resistente di riformulare la graduatoria delle operazioni ammesse in relazione all’esito della valutazione. I giudici del Tar, inoltre, hanno disposto l’accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore del Comune di Sutera, ordinando all’Assessorato di provvedere in tal senso. Il Comune di Sutera sarà inserito nella graduatoria della domande ammissibili a finanziamento.
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