L’Ars riceve una “bacchettata” dal Tar di Palermo sollevando anche una questione di legittimità costituzionale sulla normativa in materia di attribuzione del premio di maggioranza.

Tutto è iniziato con un ricorso al TAR Sicilia Palermo, di Sara Silvana Cavallo che si era candidata alla carica di consigliere comunale di Gela (CL) e risultata prima dei non eletti della lista “Avanti Gela”, collegata al candidato sindaco sconfitto Spata. La candidata, in particolare, ha sostenuto che l’Ufficio Centrale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, conseguentemente, la stessa avrebbe dovuto essere proclamata eletta in luogo dell’avvocato Adriana Romina Morselli.

La Morselli però si è costituita in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo il rigetto del ricorso mentre l’Ars, con una legge del 3 marzo 2020, ha espressamente previsto, ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza, una nuova di modalità di arrotondamento dei seggi favorevole alla Cavallo. Sulla base di questa norma, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto. Al contrario, in assenza della norma, ovvero di declaratoria di sua illegittimità costituzionale, il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato.

I legali Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno dunque chiesto al TAR Sicilia Palermo di sospendere il giudizio e di sollevare una questione di legittimità costituzionale nei riguardi della norma di interpretazione autentica. I due legali, in particolare, hanno evidenziato come la norma sia stata emanata al fine di interferire con le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e, in particolare, al fine di determinare “fatalmente” l’esito della controversia a favore di una parte – la Cavallo – e a discapito dell’altra. E’ stato anche rilevato dagli avvocati che la norma è stata adottata in assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare l’effetto retroattivo ed ha innovato l’art. 4 comma 6 della l. r. 35/1997, attribuendogli un significato diverso da quello testuale, così come interpretato dalla giurisprudenza. A sostegno di quanto sostenuto, i legali hanno citato precedenti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Il TAR Sicilia Palermo sez. I – Presidente dott. Calogero Ferlisi, Relatore dott. Roberto Valenti-, ha accolto la tesi degli avvocati sospendendo il giudizio e dichiarando rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale della norma.

In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato che la norma di interpretazione autentica “appare del tutto irrazionale” – poichè adottata “in assenza dei presupposti per un intervento chiarificatore” – e si pone “in contrasto con il principio di ragionevolezza enucleabile dall’art. 3 comma 2 della Cost. in quanto, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la sua formulazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico”.

Il TAR ha, inoltre, evidenziato come la norma viola l’art 24 Costituzione poiché “è destinata ad incidere a vantaggio di una delle due parti del giudizio pendente, precludendo la stessa autonomia della funzione giurisdizionale assegnata al giudice amministrativo (art. 103 Cost.)” – e si pone, altresì, in contrasto con “il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. declinato sotto il profilo della parità di trattamento tra tutte le parti processuali…La nuova disposizione normativa “interpretativa” è stata emanata, rispetto ad una norma risalente al 1997, solo a seguito dello svolgimento delle consultazioni amministrative del 2019 e financo dopo la proposizione dei giudizi elettorali pendenti, vertenti sulla medesima questione di diritto sui cui è successivamente intervenuto il legislatore regionale: …all’atto dell’approvazione della legge contestata i suoi destinatari erano immediatamente e aprioristicamente individuabili, tanto dal Legislatore regionale, quanto dalla Pubblica Amministrazione”.

Per effetto dell’ordinanza del TAR Sicilia Palermo, il giudizio rimarrà adesso sospeso fino alla pronuncia della Corte Costituzionale. Intanto l’avvocato Morselli continuerà a ricoprire la carica di Consigliere Comunale di Gela.