Con l’approssimarsi della data ultima per aderire al cosiddetto condono Equitalia 2017 sempre più numerosi i contribuenti che stanno valutando la possibilità di accedere alla rottamazione dei propri debiti.

Entro il 31 marzo lo Stato consente ai contribuenti di poter chiedere la definizione agevolata dei debiti Equitalia (o Riscossione Sicilia) e non, notificati dall’anno 2000 al 31 dicembre 2016, ma non onorati entro i consueti 60 giorni.

Prevista in seno al decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, la rottamazione consente ai contribuenti, alle famiglie, alle società, alle imprese, di estinguere i propri debiti pagando la cartella esattoriale senza interessi, sanzioni e more, con un risparmio stimabile fino al 50% del dovuto.

Vengono pertanto, azzerati sanzioni e interessi di mora, restando invece dovuti il capitale, gli interessi (di regola si tratta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo), il costo di notifica della cartella, eventuali spese sostenute per procedure cautelari e esecutive e l’aggio di riscossione, che verrà determinato sulle somme dovute per la sanatoria. Regime a parte per le multe stradali che fruiscono solo della sanatoria sugli interessi e maggiorazioni.

Il debito potrà essere pagato in un’unica soluzione o dilazionato in un numero massimo di cinque rate.
In quest’ultimo caso le rate dovranno essere essere saldate nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 e nei mesi di aprile e settembre 2018. La prima rata è pari al 24% del totale, la seconda e la terza al 23%, mentre le ultime due al 15%.

Da non sottovalutare, nella valutazione dei benefici riservati a chi accede alla rottamazione, anche la non secondaria conseguenza che si produce alla presentazione della domanda di rottamazione. Da tale momento non possono essere attivate nuove procedure cautelari, come il fermo amministrativo e l’ipoteca. Le procedure in corso, invece, restano valide, ad eccezione delle procedure espropriative, che possono proseguire solo se si trovano in una fase sostanzialmente terminale.

Non si può poi fare a meno di ricordare ai cittadini in difficoltà che per effetto delle modifiche approvate dalla Camera, è stato inserito il nuovo art. 9 ter che ha sancito espressamente l’estensione della definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, prevedendo anche per costoro il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore (e non più solo nelle 5 rate da corrispondersi entro settembre 2018).

Si inizia pertanto a registrare anche in ambito normativo una presa di coscienza che finalmente inizia a prendere atto del momento di grande difficoltà che vive il contribuente/consumatore.

Attenzione però. Seppure innegabili siano i benefici del condono, occorre avvertire che aderire alla rottamazione non è conveniente per tutti. Il limitato numero di rate previsto (max. 5) e la necessità di pagare il 70% della somma entro il 2017 potrebbero essere per molti contribuenti ostacoli non da poco.

Le fasce più deboli potrebbero infatti avere grosse difficoltà a reperire la liquidità necessaria a far fronte ad una dilazione così breve e magari anche di importo consistente, seppur scontato. E, probabilmente, preferiranno scegliere la strada della rateizzazione ordinaria, che prevede il pagamento del debito dilazionato fino ad un massimo di 72 rate, ma senza alcun tipo di sconto. O, ipotesi ancora più funesta, sceglieranno di chiedere un finanziamento bancario per disporre della liquidità necessaria per accedere alla rottamazione.

Si estinguono pertanto gli interessi dovuti allo stato che in un secondo momento si restituiranno alle Banche.
Inoltre, tra le condizioni richieste per il condono c’è anche quella di dover rinunciare a eventuali contenziosi in corso, mediante una rinuncia scritta in sede di presentazione del modello di adesione alla definizione agevolata.

Un altro tasto dolente è rappresentato dal tasso degli interessi per dilazione, fissato inspiegabilmente al 4,5% annuo, quando il saggio legale ufficiale degli interessi è fissato allo 0,2% annuo. Ciò significa che, in presenza di cartelle “giovani” con sanzioni e interessi di mora ridotti si pagherebbe addirittura di più scegliendo la rottamazione a rate che pagando interamente la cartella esattoriale notificata.

Ecco perché va valutata con estrema attenzione e caso per caso, anche con l’ausilio di un professionista, l’adesione alla definizione agevolata. Difatti, pur essendo una potenziale ottima soluzione per “fare pace” col Fisco, potrebbe non rivelarsi utile e conveniente per tutti.