Non esiste nessuna fretta di pronunciarsi sulla controversia fra i Comuni dell’area dei Nebrodi e l’Ati idrico che si occupa delle politiche di distribuzione dell’acqua. Il contenzioso è complesso e per nulla evidenti sono torti e ragioni. Peraltro non esiste danno irreversibile derivante dall’attuale gestione per cui non c’è neanche urgenza di un pronunciamento.

Il precedente posto dal Tar di Catania

Il Tar di Catania ha, così, rigettato la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati dai comuni di Messina, Letojanni, Librizzi, Montagnareale, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Montalbano Elicona, Mistretta per effetto, peraltro, di un atto di intervento della minoranza consiliare e del presidente del consiglio di Caronia, relative alle delibere con le quali il Commissario ad acta, sostituendosi all’Ente, ha proposto l’“approvazione dello statuto della società partecipata “Messinacque s.p.a.” per la gestione del servizio idrico integrato dell’Ati Messina e relativi allegati”.

L’ATI di Messina, nella persona del direttore generale Arturo Vallone e il Commissario Regionale Rosaria Barresi, Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nominata dal Presidente della Regione Renato Schifani, sono stati difesi dal collegio difensivo composto dall’avvocato Fabrizio Tigano, professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Messina, e dall’avvocato Antonino Criscì.

Il precedente a livello regionale

Di fatto respingendo la sospensiva senza entrare nel merito della vicenda il tar di Catania pone un precedente riguardante tutti i contenziosi presenti e futuri fra i comuni e le varie autorità d’ambito che riguardano tanto l’acqua quanto i rifiuti.

Di contro il Tar ha deciso l’esigenza di fissare con sollecitudine, la trattazione nella più adeguata sede di merito, convocando udienza per il prossimo 27 febbraio 2024.

L’ordinanza

Come scrive Nebrodinews, nell’ordinanza del tribunale amministrativo catanese si legge che “non emerge un pregiudizio connotato da attuale irreparabilità, mentre la regolazione delle spese della fase può essere rinviata alla definizione complessiva della controversia”. Di fatto, dunque, la situazione gestionale attuale non crea danni irreparabile e anche la definizione delle spese può essere rinviata ad un momento successivo.,

Questione tutt’altro che palese

Per il Tribunale amministrativo la questione è tutt’altro che di semplice soluzione e non appaiono palesi le ragioni di alcuno dei litiganti “considerato che, nel bilanciamento degli opposti interessi, la complessità delle questioni e la non manifesta fondatezza delle censure attinenti la scelta del modello di gestione del servizio, tenuto anche conto che le pregresse indicazioni da parte degli enti consorziati non si sono concretizzate in una determinazione finale inducono a fissare con sollecitudine la trattazione nella più adeguata sede di merito”.

La controversia e l’appuntamento a febbraio nel 2024

La trattazione del merito della controversia quindi è stata fissata per il prossimo 27 febbraio 2024. Nel frattempo, il prossimo 29 novembre 2023, scadono i termini per la presentazione delle offerte nella procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio privato della Società Messinacque S.p.A. Una procedura che può proseguire nelle more di un pronunciamento che non arriverà prima del nuovo anno inoltrato