La proposta di decreto legislativo Irpef-Ires, attesa per l’approvazione in consiglio dei ministri, introduce un interessante sviluppo per i lavoratori con redditi fino a 28.000 euro annui che abbiano un coniuge e almeno un figlio, inclusi quelli nati fuori del matrimonio, adottivi o affidati.

Dettagli del bonus nella tredicesima

L’articolo 4 del decreto delineato mira a introdurre un bonus una tantum, fino a un massimo di 100 euro, da inserire nella tredicesima mensilità dei lavoratori che rispettano i criteri di reddito e situazione familiare stabiliti. La misura, definita come una forma di indennità, è pensata per alleggerire il carico fiscale ordinario, compensando il maggiore prelievo tributario che i lavoratori subirebbero in assenza di un’imposta sostitutiva sui redditi da lavoro dipendente. Inoltre, è stata presa la decisione di mantenere l’ordinario regime di tassazione delle tredicesime per semplicità normativa, fino all’introduzione di un nuovo regime fiscale sostitutivo.

Criteri per accedere al bonus

Per beneficiare dell’indennità il lavoratore deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

  • deve possedere un reddito complessivo nell’anno non superiore a 28.000 euro;
  • deve avere un coniuge e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, limite elevato a 4mila euro per i figli fino a 24 anni);
  • deve avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti.

Implementazione e impatti finanziari

La realizzazione del bonus dipenderà dalle maggiori entrate erariali previste dall’attuazione del concordato preventivo biennale per le Partite Iva, con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà definire l’ammontare esatto dell’indennità entro il 15 novembre 2024.

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