L’Agenzia delle Entrate ha diffuso un vademecum per spiegare le misure fiscali contenute nel Decreto Cura Italia per rispondere alle enormi difficoltà economiche che sta causando l’epidemia di coronavirus in Italia. Ecco alcune misure più significative e le relative spiegazioni.

Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite

Per le imprese maggiormente colpite (come i teatri, i ristoranti, gli asili, le terme, i parchi di divertimento, i musei, le biblioteche, ecc), c’è la sospensione di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, imposta sul valore aggiunto, fino al 30 aprile (tranne che per le associazioni sportive fino al 31 maggio). Per quanto concerne l’IVA, riguardano i versamenti scaduti a marzo 2020.

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi

Per i soggetti esercenti di attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell’anno d’imposta precedente, è prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidzione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva, e contributi previdenziali e assistenziali. La sospensione dell’Iva, però, opera a prescindere dal volume d’affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. I versamenti in oggetto sono quelli che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse»

Per i soggetti che operano degli 11 Comuni della prima zona rossa è previsto il differimento dei termini per effettuare i versamenti sospesi delle imposte e gli adempimenti tributari. I sostituti d’imposta non operano le ritenute sui redditti. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari

La misura riguarda tutti i contribuenti per gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali) che vanno dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Tali adempimenti saranno da effettuare, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni

Per i soggetti residenti con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente non è previsto l’assoggettamento a ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni. La misura riguarda i ricavi e i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 Marzo 2020.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Per l’Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori è prevista la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi. Il periodo inerente è 8 marzo – 31 maggio 2020. Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.

Premio ai lavoratori dipendenti

Per quanto concerne i premi pari a 100 euro, i destinatari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Il premio riguarda il mese di marzo 2020.Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l’attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese.

Credito d’imposta per spese di sanificazione

Il decreto prevede il credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro e i destinatari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Il periodo d’imposta è il 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Il decreto prevede il redito d’imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1). I destinatari sono i soggetti esercenti attività d’impresa e il periodo è marzo 2020.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Il decreto prevede la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie). Il periodo di riferimento è 8 marzo – 31 maggio. Alla ripresa, i pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo. Nota: Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’inizio del periodo sospensivo.

Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio»

Il decreto prevede il differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. “saldo e stralcio”.

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