• Il nuovo DL Covid sarà in vigore dal 7 al 30 aprile.
  • Tutte le novità contenute nella bozza che sta girando in questeore.

In attesa del varo del nuovo DL Covid (che sarà in vigore dal 7 al 30 aprile), ci sono già varie indiscrezioni che si basano sulla bozza.

COLORI DELLE REGIONI

Innanzitutto, viene confermata l’applicazione alle zone gialle delle misure previste per le zone arancioni e la zona rossa automatica quando si registra un’incidenza superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

Inoltre, nessuna zona gialla fino al 30 aprile. La bozza, infatti, prevede che si applichino solo misure da zona arancione e rossa ma dispone per il Consiglio dei Ministri la possibilità di prevedere deroghe nel caso di bassi contagi e dati particolarmente buoni della campagna di vaccinazione.

VISITE A PARENTI

Visite a parenti e amici fino al 30 aprile banditi in zona rossa. Superata la Pasqua, quando saranno concesse in deroga a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non pià di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del Comune di residenza.

OBBLIGO VACCINO PER IL PERSONALE SANITARIO

«Quando l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza e sospende il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Il lavoratore può essere trasferito a mansioni «che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”. Ma quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, “per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato».

SCUDO PENALE

La punibilità del personale sanitario è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari del Ministero della salute.

SCUOLA

Dal 7 aprile al 30 aprile è assicurata la frequenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno delle medie mentre restano chiuse seconda e terza media e superiori. Contrariamente a quanto avvenuto finora, però, i governatori non potranno assumere misure più restrittive chiudendo le scuole. Per le zone arancioni è assicurata la modalità in presenza mista a DAD da un minimo del 50% fino al 75% anche per seconda e terza media e superiori.

CONCORSI PUBBLICI

Modalità semplificate per consentire i concorsi pubblici e ridurre i tempi di reclutamento del personale: «Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, è consentitp l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale ;l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali; in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio finale».

ELEZIONI ORDINI PROFESSIONALI

Slittano di cinque mese le elezioni per i consigli nazionali degli ordini professionale: «I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure» di «un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».