La scorsa notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM con le nuove regole per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Le misure, che aggiornano e sostituiscono quelle dell’ultimo DPCM, valgono dal 15 giugno al 14 luglio, ma per alcune attività sono indicate date diverse. Come anticipato ieri sera dal premier Conte, infatti, ripartono oggi le competizioni sportive, con la Coppa Italia, mentre per gli sport di contatto per i non professionisti, dal calcetto al beach volley, bisognerà aspettare il 25 giugno.

AREE GIOCHI E CENTRI ESTIVI

Dal 15 giugno «è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia».

Consentito, inoltre «l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia».

SPETTACOLI

Via libera dal 15 giugno. Gli «spettacoli aperti al pubblico in sale teatralli, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala».

«Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni» di sicurezza.

SPORT AMATORIALI

«A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di spost, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili».

MOSTRE E MUSEI

«Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi dei visitatori (più o meno 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o, comunque, tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro».

DISCOTECHE, FIERE E CONGRESSI

«Restano sospese sino al 14 giugno 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi»

SALE GIOCHI

«Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo possono essere svolte a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi».

TERMI E CENTRI BENESSERI

Si riparte dal 15 giugno: «Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogagte nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali possono essere svolte a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi».

SPOSTAMENTI VERSO ALTRI PAESI

«Fino al 30 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o resistenza».

Paesi del comma 1: gli Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schenghen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia.