Da domani, lunedì 4 maggio, entra in vigore il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso, ovvero quello concernente la fase due.

Ecco cosa bisogna sapere a proposito dei pubblici esercizi e delle attività commerciali.

COMMERCIANTI E GESTORI DI ESERCIZI COMMERCIALI: LE REGOLE DA SEGUIRE

Come si legge sul sito del Governo, «le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020».

Ovvero:

  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  • Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:  a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita  Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

I NEGOZI CHE VENDONO ‘VESTITI PER BAMBINI E NEONATI’ POSSONO VENDERE ANCHE LE SCARPE?

Dice il Governo: «Sì, la categoria merceologica dei ‘vestiti per bambini e neonati’, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di ‘abbigliamento per bambini e neonati’ e ricomprende quindi anche le calzature».

I NEGOZI CHE VENDONO PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITÀ – AL MOMENTO CHIUSI – POSSONO PROSEGUIRE LE VENDITE CON LA CONSEGNA A DOMICILIO?

Cosa afferma il Governo: «Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici».

NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI SONO CHIUSE LE MEDIE E GRANDE STRUTTURE DI VENDITA E GLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI NEI CENTRI COMMERCIALI E NEI MERCATI?

Il chiarimento del Governo: «No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento».

È CONSENTITA LA VENDITA IN NEGOZIO DI TUTTI I PRODOTTI LA CUI PRODUZIONE È PERMESSA?

«No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici)».

ATTIVITÀ DI ALIMENTI E BEVANDE CHE EFFETTUANO IL CONSUMO SUL POSTO O CHE CONSENTONO IL TAKE – AWAY (ROSTICCERIE, PIADINERIE, FRIGGITORIE, GELATERIE, ecc.)

Il chiarimento dell’Esecutivo: «Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto. La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.  Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.  Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza».

È PERMESSO IL SERVIZIO DI ASPORTO FATTO IN AUTO?

«Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. È quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione».

ATTIVITÀ DI VENDITA ONLINE

«Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività».

Foto di TIZIANA FABI/AFP via Getty Images

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