Maggio 2026 è già partito con il fisco in primo piano. Il 4 maggio era la prima scadenza del mese, quella sull’imposta di registro per i contratti di locazione. Ma le date da tenere d’occhio sono distribuite lungo tutto il mese, con un picco concentrato il 18 maggio che riguarda lavoratori dipendenti, partite IVA, artigiani, commercianti, agenti di commercio e aziende. Chi dimentica un versamento rischia sanzioni calcolate sull’importo non pagato, con interessi che decorrono dal giorno successivo alla scadenza.
4 maggio: locazioni e imposta di registro
I proprietari di immobili che hanno stipulato o rinnovato tacitamente contratti di affitto con decorrenza dal 1° aprile 2026 (senza aver optato per la cedolare secca) dovevano versare l’imposta di registro entro il 4 maggio. Il pagamento va effettuato tramite il modello F24 ELIDE, con aliquota del 2% del canone annuo per le locazioni abitative e un minimo di 67 euro. Chi ha scelto la cedolare secca non ha questo adempimento.
15 maggio: doppio appuntamento tra IVA e dichiarazione dei redditi
Il 15 maggio è una data che coinvolge due platee molto diverse di contribuenti. I soggetti passivi IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese di aprile e documentate da DDT o documenti equivalenti. Non rispettare questo termine non è una questione tecnica di poco conto: la fatturazione differita ha regole precise e le sanzioni per omessa o tardiva registrazione partono dal 90% dell’imposta non documentata.
Dalla stessa data, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate per modificare, accettare e trasmettere il modello 730 precompilato. Il modello era disponibile per la consultazione già dal 30 aprile, ma l’invio telematico parte il 15 maggio. Vale la pena ricordarlo: chi invia il 730 entro maggio o giugno riceve generalmente il rimborso nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto. La scadenza finale per la presentazione resta fissata al 30 settembre 2026.
18 maggio: il giorno in cui il fisco non dorme
Il 18 maggio è la data chiave dell’intero mese. La scadenza ordinaria sarebbe il 16, ma il 16 cade di sabato e quindi tutto slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo: lunedì 18. In quella singola giornata si accumulano oltre 15 adempimenti diversi, che l’Agenzia delle Entrate traccia nel proprio scadenzario ufficiale.
Sul fronte IVA: versamento mensile per i contribuenti del mese di aprile e versamento trimestrale del primo trimestre dell’anno. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute IRPEF operate ad aprile su stipendi, pensioni, compensi professionali e locazioni brevi. Rientrano nel pacchetto del 18 maggio anche le addizionali regionali e comunali IRPEF, l’imposta sostitutiva sui premi di produttività, la Tobin Tax per gli operatori finanziari e l’imposta sugli intrattenimenti per le attività che hanno operato in modo continuativo nel mese precedente.
Sul fronte previdenziale, la stessa data raccoglie i contributi INPS per i lavoratori dipendenti, la prima rata dei contributi minimi per artigiani e commercianti e i contributi per gli iscritti alla gestione separata. A questi si aggiungono i premi assicurativi INAIL e gli adempimenti per alcune categorie specifiche di operatori finanziari.
20 maggio: Enasarco per agenti e rappresentanti
Le aziende che utilizzano agenti e rappresentanti di commercio devono versare all’Enasarco i contributi previdenziali del primo trimestre 2026 entro il 20 maggio. L’aliquota complessiva è pari al 17% delle provvigioni maturate, suddivisa in parti uguali tra l’impresa e il lavoratore. Il versamento può essere effettuato tramite PagoPA o con addebito diretto su conto corrente bancario, a condizione che le aziende che utilizzano l’addebito bancario confermino la distinta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza.
25 maggio: Intrastat per chi opera con l’Unione Europea
Le imprese attive negli scambi con Paesi dell’Unione Europea devono trasmettere entro il 25 maggio gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni effettuate nel mese di aprile. L’obbligo riguarda sia le cessioni di beni e servizi verso altri Stati membri sia gli acquisti da fornitori comunitari. La periodicità (mensile o trimestrale) dipende dal volume delle operazioni intracomunitarie registrate nel trimestre precedente. La presentazione avviene in via telematica attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate.
30 maggio: bilanci e ZES Unica per le imprese
Il 30 maggio è una data che riguarda principalmente le società. Entro questa data le aziende che hanno approvato il bilancio d’esercizio 2025 nei termini ordinari devono depositarlo presso il Registro delle Imprese. Chi adotta il termine lungo per l’approvazione deve invece avere pronto il progetto di bilancio. Nella stessa giornata scade anche la trasmissione della comunicazione sugli investimenti nella ZES Unica, sia per quelli già realizzati sia per quelli programmati nel 2026.
31 maggio (slitta al 1° giugno): rottamazione-quater, LIPE e bollo fatture
Il 31 maggio cade di domenica. Tutti gli adempimenti originariamente fissati a quella data slittano automaticamente al lunedì 1° giugno 2026.
Per chi ha aderito alla rottamazione-quater, entro quella data va versata la dodicesima rata ordinaria (oppure la quarta per chi è stato riammesso alla definizione agevolata). La normativa prevede una finestra di tolleranza di cinque giorni: i pagamenti effettuati entro l’8 giugno 2026 sono considerati validi a tutti gli effetti, senza perdita dei benefici.
Sempre entro il 1° giugno va trasmessa la LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) del primo trimestre 2026. La LIPE non è un versamento ma una comunicazione obbligatoria che riepiloga le liquidazioni IVA del trimestre e si invia telematicamente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate.
Entro la stessa data va versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2026. L’importo è di 2 euro per ogni fattura elettronica che non riporta l’IVA (fatture esenti, non imponibili, fuori campo IVA) per importi superiori a 77,47 euro. Esiste una soglia di attenzione: se l’importo complessivo dovuto è inferiore a 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato ai trimestri successivi.
Nella stessa finestra di fine mese i soggetti iscritti allo sportello unico per le importazioni (IOSS) devono trasmettere la dichiarazione IVA mensile relativa alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi e versare la relativa imposta.






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