• Guai a chi non indossa la mascherina all’aperto nelle vie dello shopping.
  • In vigore da oggi o presto molte ordinanze cittadine.
  • Cosa prevede il decreto legge 25 marzo del 2020.

Obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, soprattutto nelle vie dello shopping natalizio. Succede in Sicilia e a Milano da oggi, lunedì 27 dicembre. A Roma dal 4 dicembre, dopo l’ordinanza di ieri del sindaco Roberto Gualtieri. A Torino da giovedì 2.

Quanto rischia di dover pagare chi viene beccato senza mascherina?

Ebbene, a Milano, la multa può andare da 280 euro, se pagata entro 5 giorni; 400 se si paga entro 60; fino a 3mila euro. Il sindaco Beppe Sala ha così commentato: “Credo sia qualcosa di necessario in questo momento, ma che alla fine non penalizza nessuno. Non è che sia un grande sacrificio: siamo tutti abituati, ma in questo momento la prudenza deve tornare ad essere forte”.

A Torino, invece, la sanzione amministrativa parte da 400 euro fino ad arrivare a 1000 euro, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19. Al personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia il compito di controllare sull’ottemperanza dell’ordinanza. Anche a Roma la forbice della sanzione è tra 400 e 1000 euro. E, per curiosità, lo stesso è stato disposto a Monza. Ad Alessandria, invece, ancora più severi: da 400 a 3.000 euro.

In Sicilia, infine, come sappiamo, l’entità della multa va da 280 euro al raddoppio in caso di recidiva. Stessa somma in caso di assembramento. Anche nell’Isola i titolati a controllare sono le forze di polizia nazionali e locali.

Cosa dice il Decreto – Legge del 25 marzo 2020

Comunque sia, prescindendo dalle differenze tra città e città, l’articolo di riferimento è il 4, comma 1, del già citato decreto legge del 25 marzo 2020 che dice:

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.