Sono state pubblicate le regole dello stralcio dei debiti fino a 5mila euro previsto dal decreto Sostegni (Dl n. 41/2021).
Con la circolare numero 11/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ed emanata d’intesa con Agenzia delle entrate – Riscossione, vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche.
In particolare, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi.
Possono accedere allo stralcio le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro e gli enti (Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
Il decreto Sostegni, nel dettaglio, ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi).
Il rispetto del tetto va calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5mila euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento.
Lo stralcio si applica anche ai debiti rientranti nella “Rottamazione-ter” (Dl n. 119/2018), nel “Saldo e stralcio” (legge di Bilancio 2019) e nella “Riapertura dei termini” (prevista dal Dl n. 34/2019). Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere oggetto di annullamento.
I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
Per le persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale, ed entro il 30 settembre darà il via libera all’annullamento.
L’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio: il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione. I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.
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