Annullata condanna ad ex giudice del Cga. Il mero ritardo nel deposito di sentenze non può comportare la responsabilità del magistrato per danno erariale, ma solo un’eventuale responsabilità disciplinare. In appello l’ex giudice era stato condannato per danno erariale a 90mila euro. Soldi che non dovrà però più versare proprio in virtù dell’annullata condanna. A deciderlo sono state le sezioni unite civili della suprema Corte di cassazione, presiedute da Biagio Virgilio. Con una recente ordinanza hanno giudicato il ricorso del docente universitario ed ex componente laico del Cga, Giuseppe Mineo. Era difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino (nella foto), Antonino Mancuso e Patrizia Stallone.
Ribaltate sentenza di primo e secondo grado
Il ricorso è stato presentato contro una sentenza della sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti siciliana. In questo modo, con la decisione dei giudici della Cassazione, è stato stabilito che Mineo non dovrà versare nessuna somma per danno erariale. Stando alla decisione del secondo grado, infatti, l’ex giudice del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana avrebbe dovuto versare 90mila euro all’erario. Adesso, la decisione della suprema Corte ribalta le sentenze di secondo grado e quella di primo grado. I rispettivi giudici hanno condannato in entrambi i casi Mineo,. addirittura in primo grado a 315 mila euro di risarcimento.
Le tesi della difesa
Nelle 34 pagine di motivazione le sezioni unite esaminano tutti gli aspetti della responsabilità dei magistrati, sottolineando come la responsabilità dei giudici abbia tratti peculiari. Responsabilità che nascono dalla necessità di tutelarne l’indipendenza sancita dall’articolo 108 della Costituzione. La tesi della difesa si è incentrata sul fatto che “il disservizio causato da comportamenti del giudice si manifesta nel caso in cui il magistrato abbia commesso un reato”. O anche in altre ipotesi specificamente previste, ad esempio nel caso di condanna dello Stato italiano per irragionevole durata dei processi, ai sensi della cosiddetta legge Pinto.
I passaggi delle motivazioni
“La responsabilità erariale per danno da disservizio – si legge nella decisione – non deriva dal ritardo di per sé, neppure quando reiterato, grave e ingiustificato”. Questo infatti può essere “sanzionato disciplinarmente”. E la “responsabilità disciplinare serve, da sola, a tutelare il corretto esercizio della funzione e, con essa, il prestigio e il decoro del magistrato e il prestigio dell’istituzione giudiziaria”. Invece, spiega la sentenza, se il ritardo “assume il significato di un comportamento non solo deontologicamente rilevante, ma anche illecito”, allora la “protratta inerzia consente la configurazione di un danno erariale diretto, da violazione”.I giudici di legittimità, dunque, hanno stabilito il “difetto di giurisdizione della Corte dei conti” annullando in via definitiva la condanna al pagamento del danno erariale.
L’avvocato Dagnino: “Rilevante pagina di diritto”
“La decisione delle sezioni unite civili – sottolinea l’avvocato Alessandro Dagnino, cofondatore di Lexia Avvocati – rappresenta una rilevante pagina di diritto sulla responsabilità dei magistrati. Inoltre la sentenza riconosce giustizia al nostro assistito dopo che in secondo grado era stato riconosciuto come il ritardo nel deposito delle sentenze fosse il solo indicatore negativo a carico del professor Mineo. A fronte, invece, di molte performance positive tra cui l’avere redatto il maggior numero di ordinanze cautelari rispetto agli altri colleghi. Ma anche l’avere registrato la migliore percentuale di presenze in tutti i collegi del Cga, tra giudicanti e consultivi. Circostanza che aveva consentito la celebrazione di tutte le udienze programmate sebbene si fosse registrata una diminuzione dei componenti laici del Cga”.
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