Andrea Barbaro Messina mantiene il seggio da deputato all’assemblea siciliana. I giudici della prima sezione presieduti da Salvatore Veneziano hanno respinto il ricorso presentato dal candidato Giuseppe Marletta.

Il distacco tra Messina e Marletta era stato lo scorso 25 settembre tra i due candidati della Democrazia Cristiana di appena 15 voti. Messina 3.691 Marletta 3.676. Quest’ultimo aveva presentato ricorso lamentando una serie di presunte irregolarità registratesi in alcuni seggi elettorali. Messina assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha contestato le tesi dell’avversario anche attraverso un proprio ricorso incidentale.

Nel corso delle operazioni di verifica, condotte dal vice prefetto vicario di Catania Di Dio, è emerso come l’ufficio centrale circoscrizionale abbia commesso degli errori di trascrizione nel riportare i voti risultanti dai verbali sezionali. Ma non a favore di Mistretta ma danneggiando Messina.

Nella sezione 7 del Comune di Trecastagni sono stati trascritti a Messina 12 voti in meno rispetto a quelli conseguiti, mentre al candidato Marletta sono stati trascritti 12 voti in più. Nella sezione 3 del Comune di Camporotondo Etneo sono stati trascritti 7 voti a Messina in meno rispetto a quelli conseguiti. Così nella sezione 5 del Comune di Mascalucia e nella sezione 2 del comune di Randazzo. Alla luce della verifica il Tar ha respinto il ricorso legittimando l’esito delle urne.

Laccoto resta deputato all’Ars

I giudici della prima sezione del Tar di Palermo presieduta da Salvatore Veneziano hanno respinto il ricorso presentato da Luigi Genovese e confermato l’elezione all’Ars di Giuseppe Laccoto. Il deputato dell’Ars si era costituito in giudizio assistito dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Natale Bonfiglio.

Genovese chiedeva l’annullamento dei verbali relativi delle elezioni regionale del 2022 nella parte in cui era stata disposta di un seggio alla lista 13 “Prima l’Italia Lega Salvini premier e proclamato eletto alla carica di deputato regionale il candidato Giuseppe Laccoto.

Per i giudici il ricorso deve essere respinto. “L’interessato – si legge nella sentenza – non può limitarsi a rappresentare presunte scorrettezze nelle operazioni elettorali, ma è necessario che fornisca almeno un principio di prova, in termini indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l’attribuzione al ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione del controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle legittimamente riconoscibili”.