Dal 5 luglio prossimo, secondo il Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l’esercizio dell’attività dei “compro oro”, anche i dettaglianti orafi e gioiellieri, che intendono acquistare oro da privati, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. Gli operatori che lavorano “sul campo”, nonostante una serie di indicazioni fornite alle Commissioni, oggi non soltanto si trovano in difficoltà ma non sanno come fare per ottemperare alle prescrizioni di legge. Una legge che serve a creare trasparenza e che impone regole precise per le attività dei “compro oro”.
“Se questa doveva essere la soluzione ai problemi – spiega Silvano Barraja, presidente AssoOrafi di Confcommercio Palermo e segretario nazionale di Federpreziosi Confcommercio Imprese per l’Italia – allora mi sa che chi doveva fare una legge ha perso la strada del buon senso e soprattutto non ha ascoltato noi che lavoriamo e che ci confrontiamo tutti i giorni con le questioni. Riceviamo lamentele dai nostri associati, ma non riusciamo a dare risposte ai numerosi quesiti che ci pongono e non certo per ignoranza”.
Tra le prescrizioni, è prevista la Iscrizione per via telematica al registro dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), un registro attualmente inesistente a pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e che l’OAM ha tempo tre mesi per avviare a un costo ancora da stabilire. “E nel frattempo dove ci si iscrive? Come ci comportiamo per la presa in carico di preziosi usati? Fermiamo le nostre attività?”, lamenta Barraja. Che aggiunge: “E per le modalità tecniche di inoltro dei dati e di alimentazione del registro dobbiamo aspettare anche in questo caso tre mesi per il decreto del Ministero dell’Economia?”
Ed ancora, viene richiesto l’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva a queste operazioni, “la qual cosa, osserva Barraja, aggraverà di ulteriori maggiori costi le aziende a favore delle banche”.
Inoltre – come si evince da una nota di Federpreziosi Confcommercio – bisognerà indicare “la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti da rilevarsi attraverso una fonte affidabile e indipendente. Qualcuno ci indicherà questa fonte oppure la sceglieremo sul web, visto che siamo nell’era del 4.0 e tutto è così facile? Se poi l’oggetto ha anche qualche pietra come faremo?”
E’ prevista la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria delle operazioni sospette nel momento stesso in cui si sta per effettuare l’operazione, il che richiede una notevole abilità da parte degli operatori nello stabilire in maniera puntuale i parametri di un’operazione sospetta e soprattutto di procedere in contemporanea. “E come la mettiamo con il fermo amministrativo o cautelare per le operazioni tra operatori. Dobbiamo attendere 10 giorni anche in questo caso?”, si chiede il rappresentante di Federpreziosi. Infine, è obbligatoria la conservazione dei documenti per un periodo di dieci anni oltre al pesante impianto sanzionatorio che va dalle pene pecuniarie alla reclusione.
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