L’obbligo della denuncia per danno erariale per i funzionari della Regione è al centro della circolare emanata all’assessorato regionale all’Economia, guidato dal vicepresidente Gaetano Armao. Il provvedimento illustra l’applicazione del codice di giustizia contabile in Sicilia, richiamando la nota interpretativa della procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del 24 febbraio 2000, alla quale devono attenersi tutte le strutture regionali.

Quando vige l’obbligo di denuncia

L’obbligo di denuncia è legato “alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate”.

Sono quindi specificati gli elementi essenziali per la corretta interpretazione della normativa con particolare riferimento ai soggetti tenuti alla denuncia e al contenuto, modalità e tempistica delle stesse. “Considerato principalmente – sottolinea la circolare – il cospicuo lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore della novella, è stato recentemente precisato dalla Procura  Regionale che le titubanze e le omissioni registrate nell’applicazione del Codice da parte delle amministrazioni siciliane, siano esse regionali, locali o articolazioni statali, civili e militari, non possono più ritenersi assorbite nel periodo fisiologico di assestamento recettivo delle novità legislative”.

“Da ciò, – conclude – al fine di garantire il compiuto e doveroso rispetto delle disposizioni riportate nelle richiamate fonti normative e, con riferimento specifico ai doveri che incombono in capo ai dipendenti della Regione in materia di danno erariale, abbiamo ritenuto opportuno declinare i principali profili operativi connessi alle segnalazioni di danno erariale alla Procura della Corte dei conti per una più puntuale intelligenza degli Uffici e delle strutture dell’Amministrazione regionale”.

Il codice di Giustizia contabile

Il codice di Giustizia contabile, al cui contenuto e scrupoloso rispetto sono chiamati i dipendenti regionali, è stato emanato con D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 e, recentemente, in ragione dell’esigenza di ovviare ad alcune difficoltà incontrate nell’applicazione, si è consolidato con un nuovo intervento del legislatore, il c.d. correttivo al Codice di Giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 ed entrato in vigore il 31 ottobre 2019. La riforma legislativa, non ha abolito alcuni principi cardine della materia, già disciplinata da altre specifiche fonti (ad es. la L. 20/1994), e si è uniformata a criteri amministrativo-processuali più rispondenti agli impianti normativi che regolano le azioni amministrative processuali avuto anche riguardo alle esperienze delle altre giurisdizioni.

Nell’interpretazione si è quindi principalmente tenuto conto del principio: di buon andamento della pubblica amministrazione e del correlato principio di responsabilità in capo ai dirigenti pubblici; della concentrazione degli atti processuali tipica del rito del lavoro in massima parte adottata dal nuovo codice di Giustizia contabile, il cui corollario impone la celerità e speditezza del rito con l’obiettivo di deflazionamento del contenzioso e l’avvantaggiamento delle opportunità offerte dalla digitalizzazione degli atti e della loro veicolazione da remoto.