Nel maggio 2020, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, conveniva in giudizio l’Illustre Prof. Pietro Leo (di Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento), nella qualità di Direttore del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Anatomiche ed Oncologiche dell’Università degli Studi di Palermo dal 1993 al 1999, contestando un presunto danno erariale di € 258.228,45 derivante dall’attività amministrativa prestata dallo stesso nel citato periodo.
L’errore medico
Gli eredi di una paziente del Policlinico deceduta per un errore medico nell’esecuzione di un intervento chirurgico avevano avviato un contenzioso in sede civile contro l’Azienda, ottenendo una sentenza di condanna al pagamento della somma di euro 258.228,45. Tale somma, però, non era coperta da alcuna compagnia assicurativa in quanto il Dipartimento, allora diretto dal prof. Leo, aveva commesso un errore nell’effettuare tale comunicazione alla Compagnia assicurativa sbagliata.
A fronte di tali contestazioni, il Prof. Pietro Leo, costituitosi in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, sosteneva l’insussistenza del requisito della colpa grave e della negligenza professionale nella condotta posta in essere dallo stesso.
Le sentenze
Tuttavia, con Sentenza n. 155/2021 i Giudici di prime cure affermavano la responsabilità del prof. Leo operando, però, una drastica riduzione dell’importo a quest’ultimo addebitabile, quantificato nella misura del 5% del danno contestato.
Con atto di appello del 17 febbraio 2021, la Sentenza resa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana è stata impugnata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, contestando l’errata determinazione del danno risarcibile in applicazione del potere riduttivo.
Dunque, il Prof. Pietro Leo, ancora una volta assistito dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con successivo appello incidentale, depositato il 30 aprile 2021 presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, ha impugnato la Sentenza 155/2021, chiedendo altresì il rigetto dell’appello principale.
La difesa
In particolare, gli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza rilevavano la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 20/94 per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché la violazione del diritto alla difesa ed alla ragionevole durata del processo, l’assenza di prova dei fatti causativi del danno e l’insussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave.
Ribaltata la sentenza di primo grado
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, ribaltando la Sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello della Procura Regionale ed ha accolto l’appello incidentale presentato dal Prof. Leo, annullando, per l’effetto, la sentenza di primo grado.
I Giudici contabili, dunque, in piena adesione alle tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza nei due gradi di giudizio, con Sentenza n. 135/A/2021 del 04/08/2021 hanno escluso ogni responsabilità amministrativo – contabile in capo all’illustre Prof. Leo.
In particolare, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, richiamando la rilevante giurisprudenza contabile, ha escluso del tutto la presenza dell’elemento psicologico della colpa grave e, quindi, la responsabilità del Direttore del Dipartimento per mancanza dell’elemento soggettivo.
Ed infatti, secondo quanto rilevato dalla Corte dei Conti, in nessuna delle definizioni di “colpa grave” richiamate dalla consolidata giurisprudenza, può farsi rientrare la condotta del prof. Leo.
L’assoluzione
L’ex Direttore del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Anatomiche ed Oncologiche dell’Università degli Studi di Palermo, all’epoca dei fatti, svolgeva contemporaneamente funzioni didattiche, sanitarie ed amministrative, con la differenza che, a fronte della massima qualificazione per le prime due, non poteva certo vantare, per i compiti amministrativi, un’equivalente esperienza e conoscenza delle problematiche e delle procedure, delegando tali compiti a funzionari amministrativi dotati di una preparazione specifica.
Pertanto, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, ha assolto il Prof. Leo da ogni addebito ed ha condannato l’Università degli Studi di Palermo – Gestione Stralcio del Policlinico Universitario al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
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