Non rispondono a una domanda e si vedono annullata l’intera prova di concorso. E’ quanto successo ad alcuni candidati dell’ottavo Corso-concorso Sna per 210 dirigenti da inserire nelle amministrazioni statali.
Il Tar Lazio ha accolto i ricorsi e riammesso i candidati
Per loro fortuna, il Tar Lazio ha accolto i ricorsi e riammesso i candidati alle successive prove di concorso.
Il quesito in lingua inglese e la posizione della Commissione
Dopo aver partecipato alle prove, i concorrenti si sono visti attribuire il giudizio “non valutabile” alla prima prova, per non aver risposto a un singolo quesito in lingua inglese. La Commissione, infatti, non ha corretto le due prove scritte, in quanto ha ritenuto che la risposta al quesito in lingua inglese fosse obbligatoria.
I legali: “Mancata correzione della prova ed esclusione candidati illegittima”
“Secondo le disposizioni previste dal bando di concorso – spiegano i legali Francesco Leone, Simona Fell e Floriana Barbata – lo svolgimento della parte in lingua inglese non era affatto obbligatoria e la mancata correzione dell’intera prova, nonché l’esclusione dei candidati dal prosieguo della procedura selettiva, è dunque un’illegittimità”.
Cosa hanno stabilito i giudici
Per tale ragione, i candidati hanno proposto ricorso al Tar che ha accolto e chiarito che la condotta della Commissione “non è supportata da alcuna previsione di legge, e tantomeno del bando”.
Correzione delle prove entro 30 giorni e ammissione dei ricorrenti al concorso
I giudici hanno pertanto ordinato all’Amministrazione di procedere alla correzione delle prove entro 30 giorni e di procedere, in virtù del punteggio, all’ammissione dei ricorrenti alle successive fasi concorsuali.
Esclusa da concorso per carabinieri, Tar Lazio la riammette
Esclusa dal concorso per carabinieri perché aveva subito un intervento di esportazione di un melanoma dalla gamba. Intervento perfettamente riuscito che aveva guarito la giovane. Non per la commissione esaminatrice che aveva esclusa l’aspirante marescialla. I giudici del Tar Lazio a dicembre hanno accolto la domanda di una palermitana, stabilendo che: “Dalla documentazione sanitaria prodotta dalla candidata – scrivono i giudici nella sentenza – si evince che, allo stato, la stessa non è affetta da alcuna neoplasia. L’efficacia dell’intervento chirurgico al quale si è sottoposta nel 2019 è chiarita dalle certificazioni rilasciate dagli specialisti. La candidata non sembra doversi considerare affetta da alcuna neoplasia in atto. Né dagli esiti di essa o dell’intervento chirurgico, al di là di una modesta cicatrice, che non costituisce motivo di esclusione”.
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