“Tredici decreti di finanziamento dell’avviso 8 sono stati trasmessi questa mattina alla ragioneria centrale dell’Assessorato alla formazione per il consequenziale inoltro alla Corte dei Conti. Ad oggi quindi 57 decreti di esecuzione sono stati inviati agli uffici di controllo e pertanto l’Amministrazione procede con sollecitudine a portare in esecuzione gli atti discendenti dalla nuova graduatoria secondo quanto stabilito,limitatamente ai criteri A1 e A2 ed escludendo ogni riapertura dei termini a suo tempo fissati, dalle diverse ordinanze adottate dal Tar in sede cautelare”
Lo rende noto l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale Bruno Marziano che sta mettendo in pratica quanto annunciato la scorsa settimana a BlogSicilia. Il rinvio della trattazione nel merito dei ricorsi contro l’Avviso 8 da parte del Tar, infatti, non blocca l’avvio dei corsi sia pure con un anno di ritardo. La Regione procede all’attivazione nonostante nella motivazione di rinvio il Tar abbia chiaramente considerato insufficiente la rimodulazione della graduatoria per estinguere il ricorso.
“Si ricorda che nessuna forma di sospensione dell’avviso è stata concessa dal Tar nei diversi giudizi pendenti – scrive Marziano – anzi come è noto sono state respinte tutte le eccezioni poste sulla legittimità dell’avviso medesimo.
Tale percorso operativo è stato rafforzato dalle recentissime ordinanze del 4 luglio dove in particolare- ricorso n.909 del 2017- il TAR rispetto alla richiesta di sospensione dell’efficacia della graduatoria dell’avviso 8 ha respinto la domanda di sospensione “avuto riguardo al fatto che in esecuzione dell’ordinanza cautelare 504/2017 l’Amministrazione ha provveduto a rideterminare i criteri A1 e A2”.
L’interpretazione dell’amministrazione regionale, in realtà, non è univoca, ma la facoltà di procedere è comunque prevista “Appare quindi incontrovertibile – dice Marziano – l’indirizzo assunto ad oggi in sede cautelare dal Giudice amministrativo circa la prosecuzione e l’esecuzione della nuova graduatoria tale per cui qualsiasi dubbio sulla presenza di blocchi o stop dell’efficacia dell’avviso risulta essere una pura ed infondata congettura”.
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