La TOSAP non si paga al Comune in aree private di pubblico passaggio. Lo ha deciso la Commissione Tributaria Regionale su un caso che riguarda un ristorante palermitano a cui il Comune aveva chiesto il pagamento del suolo pubblico per l’installazione di un gazebo. La società titolare di un noto ristorante palermitano aveva ottenuto dal Comune di Palermo un’autorizzazione all’installazione di un gazebo nello spazio antistante il locale, che costituisce proprietà privata soggetta a pubblico passaggio. Tuttavia il Comune di Palermo ha emesso due avvisi di liquidazione con cui pretendeva dai ristoratori il pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico in relazione all’area occupata dal gazebo, nonostante si trattasse di area di proprietà privata, in quanto soggetta a pubblico passaggio.
Il ricorso
La Società ha proposto due ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, volti all’annullamento di tali avvisi di liquidazione, conferendo mandato agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza che hanno messo in risalto il carattere di proprietà privata dell’area in questione, tanto da essere soggetta al pagamento dell’imposta sui redditi. Inoltre, lo spazio era regolarmente accatastato come area di proprietà privata, e indicato nell’atto di vendita del bene immobile, nonché regolarmente trascritto.
La pertinenza del fabbricato
I legali inoltre, anche avvalendosi di documentazione fotografica, hanno dimostrato che si trattava di una pertinenza del fabbricato, da sempre utilizzata per l’esercizio dell’attività di ristorazione. In considerazione di tali elementi, non può trovare alcuna applicazione la TOSAP, avuto riguardo al fatto che tale tributo colpisce unicamente l’occupazione di spazi e le aree pubblici, come indicato dalla stessa definizione dell’imposta. Pertanto, il fatto che l’area occupata dalla Società fosse soggetta a una servitù di pubblico passaggio non può in alcun modo elidere il carattere privato dell’area.
La decisione dei giudici
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto uno dei due ricorsi e ha respinto il secondo. Così la Società ha proposto un ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale, volto alla riforma della sentenza di rigetto. Il 6 settembre la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso in appello, accertando definitivamente che non è dovuto il pagamento della TOSAP allorquando l’installazione riguardi aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio, e condannando l’amministrazione alle spese processuali in favore dei ristoratori.
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