Il dipendente dell’Università degli Studi di Palermo, assunto nel 2002 con inquadramento nella posizione EP1 dell’Area Tecnica del CCNL del Comparto Università e assegnato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, ha chiamato in giudizio l’Azienda Ospedaliera e l’Università di Palermo, per ottenere l’equiparazione del proprio trattamento economico stipendiale a quello del personale dirigente del Comparto Sanità  con condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza della mancata equiparazione economica alla dirigenza.

Unipa e Policlinico rigettano le pretese

L’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, chiedendo il rigetto delle pretese. In particolare, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell’azienda ospedaliera, la normativa richiamata dal ricorrente in materia di equiparazione del trattamento economico complessivo del personale universitario in servizio presso i policlinici e le unità sanitarie locali a quello del personale sanitario, aveva mantenuto la propria efficacia fino alla ridefinizione del nuovo meccanismo di equiparazione introdotto con l’entrata in vigore del nuovo CCNL 2002-2005.

Dipendente assunto prima del Ccnl

L’assunzione  da parte dall’università, a decorrere dal marzo 2002, successivamente all’entrata in vigore del ccnl, ai fini dell‘inquadramento dello stesso non poteva che trovare applicazione il nuovo meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario introdotto dalla nuova contrattazione collettiva (ccnl 2002-2005) in forza della quale il dipendente va collocato nella rispettiva fascia d’inquadramento “con riferimento al trattamento economico in godimento” e senza tener conto della professionalità della categoria di provenienza o comunque acquisita in forza delle mansioni in concreto svolte, come invece preteso dal ricorrente.

La sentenza del giudice del lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, richiamata anche la recente giurisprudenza sulla tematica in questione ha respinto il ricorso del dipendente ritenendo infondate le pretese. Né l’Università degli Studi di Palermo né l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo dovranno corrispondere alcuna differenza retributiva al dipendente visto che nessuna equiparazione economica stipendiale spetta allo stesso in applicazione della normativa e della contrattazione collettiva vigenti.