L’emergenza rischia di mettere in ginocchio anche le amministrazioni comunali a cominciare da quelle in stato di crisi, dissesto o pres dissesto. Il blocco delle tasse verso il quale si va inevitabilmente bloccherà i flussi di entrate di cassa e gli stessi comuni si trovano anche a dover affrontare spese di protezione civile  oltre che a poter contare su personale ridotto e condizioni difficili.

“Esprimiamo il nostro apprezzamento per gli operatori sanitari, i farmacisti e i volontari che stanno svolgendo un grande lavoro e per i quali è fondamentale poter contare su adeguati presidi sanitari e sui necessari dispositivi di protezione individuale. In questa difficile emergenza che sta affrontando il nostro Paese anche i Sindaci sono in prima linea nell’attività di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, invitandoli al rispetto delle restrizioni in atto vigenti”. dice Leoluca Orlando, nella sua qualità di presidente di ANCI Sicilia

“L’invito che rivolgiamo ai cittadini è quello di proseguire in maniera compatta in questa azione finalizzata a contenere il contagio del Covid-19, – continua il presidente Orlando – al Governo nazionale come ANCI stiamo avanzando alcune proposte di fondamentale importanza per il sistema delle Autonomie locali che ci auguriamo possano trovare attuazione nei prossimi provvedimenti normativi”.

Le proposte avanzate in sintesi:

– Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

– Limiti al ricorso all’anticipazione di liquidità degli enti locali
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, (D. L.vo del 18 agosto 2000, n. 267) è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

– Utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte degli enti locali.
Gli enti locali, ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio scaturenti da una contrazione delle entrate correnti conseguenti all’adozione delle misure di contrasto alla diffusione della emergenza determinata dal COVID – 19 possono utilizzare le risorse destinate per gli investimenti che figurano nel risultato di amministrazione dell’ente alla data del 31 dicembre 2019.

– Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali.
Tenuto conto anche dell’emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, l’obbligo di accantonamento disposto dall’art.21, comma 1, del decreto legislativo 19-8-2016 n. 175 è sospeso, senza obbligo di recupero, per gli anni 2020, 2021, e 2022.

– “Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all’art.243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267”
Agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31.12.2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione non si applica la sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018.