Tutti i commissari attualmente alla guida di Asp e ospedali siciliani sono stati illegittimamente nominati o prorogati così come è illegittimo il divieto di procedere alla nomina dei nuovi vertici delle aziende sanitarie regionali stabilito dalla legge regionale numero 4 del 1 marzo 2017.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale pronunciandosi su un ricorso promosso dal Consiglio dei Ministri proprio contro l’articolo 3 della legge regionale siciliana di proroga dell’esercizio provvisorio dello scorso anni che, fra una norma economica e l’altra, introduceva la proroga dei manager delle aziende e il divieto di nomina di nuovi direttori nelle more della definizione dell’albo unico nazionale dei manager sanitari così come disposto dalla legge nazionale e in ottemperanza di una sentenza della stessa Corte Costituzionale che censurava il mancato concerto con le Regione delle norme della medesima legge delega 124.

Di fatto l’articolo dell’ultima proroga di un esercizio provvisorio approvata nell’era Crocetta disponeva il commissariamento di tutte le asp e le aziende ospedaliere i cui direttori generali erano in scadenza stabilendo la proroga degli stessi manager scaduti e blindandone la posizione. Lo scopo era, probabilmente, quello di impedire al nuovo governo di fare le nomine.

Un piano ben riuscito anche grazie al pronunciamento del Cga che rispondendo ad una richiesta di parere dell’assessore alla sanità gli aveva detto che quei manager, nella forma commissariale, non si potevano toccare proprio fino alla nomina dei nuovi direttori generali dall’albo nazionale e con concorso regionale.

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Adesso la Corte Costituzionale ribalta tutto dichiarando illegittimo quell’articolo di legge impugnato dal Consiglio dei Ministri. Un pronunciamento agevole anche perchè la Sicilia non si è costituita in giudizio e non ha difeso la norma di Crocetta.

La Corte sposa le tesi del Consiglio dei Ministri e dell’Avvocatura dello Stato e considera la sua precedente sentenza sulla legge delega 124 ininfluente in questo specifico giudizio considerando la materia delle nomine in sanità come competenza concorrente di Stato e Regione.

In virtù di ciò la legge regionale viola i principi di logicità e buon andamento della pubblica amministrazione e si pone in contrasto con le norme nazionali. Anche transitoriamente nelle more della definizione dell’albo nazionale e perfino in assenza di un albo regionale la Sicilia avrebbe dovuto scegliere i migliori manager possibili da un proprio elenco ancorché non aggiornato o attingendo dagli elenchi di altre regioni. Non avrebbe potuto, come dispone l’articolo 3 delle legge regionale 4 del 1 marzo 2017, prorogare sotto forma di commissari i direttori generali senza porre alcun requisito alla base di tale scelta.

Di fatto tutti i vertici delle aziende sanitarie siciliane sono stati illegittimamente prorogati e sono, allo stato, da ritenere decaduti.

L’assessore alla sanità, il governo e la Regione possono nominare nuovi commissari in attesa dei direttori generali in base a requisiti specifici così come previsti dalla precedente legge in vigore e devono, al più presto, completare le procedure e procedere alle nomine dei nuovi manager in base all’albo nazionale, a quello regionale in predisposizione, e con criteri chiari che rispecchino le norme.

Resta da chiarire se tutti gli atti adottati in quest’ultimo anno o poco più abbiano efficacia o meno visto che sono stati assunti da direttori generali illegittimamente nominati ancorché in vigore di legge impugnata. Una questione che verrà dopo ma che non è del tutto scontata nell’esito.

Da subito, invece, bisognerà correre ai ripari per evitare l’impasse dell’attività di Asp e ospedali. Per un verso un ‘regalo’ al governo Musumeci, per un’altro aspetto un problema che piove sulla testa dell’assessore Razza e della giunta e che dovrà essere affrontato subito.

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