Il Consiglio dei Ministri ha impugnato nella seduta d’ieri, 13 aprile, la legge della Regione siciliana n. 2 del 3 febbraio 2021, recante “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio”. L’intervento correttivo si era reso necessario in quanto a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri era stato presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la Regione Siciliana per la declaratoria d’illegittimità di una serie di articoli.

Cosa dice il Consiglio dei Ministri

Il Cdm ha impugnato le modifiche correttive in quanto “talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione”, si legge in una nota del CdM. La norma regionale andrebbe anche in contrasto con le “norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato nell’esercizio della potestà di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Secondo lo staff del Governo, inoltre, alcuni articoli andrebbero a determinare “l’invasione della potestà normativa statale nelle materie dell’ordinamento penale e dei livelli essenziali delle prestazioni socio-economiche che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale”.

Le reazioni della politica regionale

«Le norme che il Consiglio dei ministri ha impugnato stamane sono frutto di due emendamenti presentati in Aula all’Ars dal Partito democratico e non riguardano, assolutamente, l’Accordo che era stato raggiunto in precedenza tra Stato e Regione, a seguito anche d’interlocuzioni con i ministeri della Giustizia, dei Beni culturali e dell’Ambiente». Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente Toto Cordaro, commentando la decisione di Palazzo Chigi d’impugnare i commi 5 e 6 dell’articolo 12 della legge siciliana 3/2021 relativa a “norme sul governo del territorio”.

Cordaro contro il Pd

«Fa specie – riprende l’esponente del governo Musumeci – che a proporre l’impugnativa sia stato un ministro dello stesso partito di coloro che hanno presentato i due emendamenti. A questo punto mi chiedo quale sia la posizione ufficiale del Partito democratico. L’impianto della norma, comunque – conclude – è assolutamente intatto e immediatamente applicabile. Tutto il resto sono solo chiacchiere». Nello specifico, il comma 5 riguarda la soppressione dell’articolo 10 (“Attività edilizia”) della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, che prevedeva il divieto di nuove costruzioni all’interno dei boschi e delle riserve entro una zona di rispetto variabile da 50 metri fino 200 dal limite esterno dei medesimi. Mentre il comma 6 riguarda la soppressione della lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 che prevedeva l’arretramento delle costruzioni di 200 metri dal limite dei boschi e delle fasce forestali.