La Cassazione ha messo la parola fine sulla tassa dei rifiuti nelle zona blu. Il Comune di Palermo ha perso sul fronte della vertenza con l’Apcoa alla quale ha cercato in ogni modo di fare pagare il tributo.
La vertenza è di vecchia data e sostanzialmente rappresenta per Palazzo delle Aquile uno scoglio insormontabile a filo di diritto. La società mantovana che gestisce le zone blu del centro città, infatti, si è sempre rifiutata di pagare la tassa sui rifiuti e si è anche opposta davanti ai giudici tributari fino alla cassazione.
La sentenza riguarda la Tarsu del 2011, per 437.605 euro. Tecnicamente il calcolo era stato effettuato dall’ufficio Tributi per l’occupazione degli stalli nelle zone P2, P4, P19 e P20. La società di gestione dei parcheggi (una forma di compensazione per il project financing con cui è stato realizzato il parcheggio sotterraneo del palazzo di giustizia), difesa dagli avvocati Alessandro Dagnino e Stefania Granellini, ha impugnato l’accertamento e prima le commissioni tributarie adesso la cassazione ha annullato integralmente.
Nel ricorso si legge che “le aree gestite dall’Apcoa per conto del Comune non erano suscettibili di produrre rifiuti tassabili, essendo soggette a spazzamento e non a conferimento, e la Tarsu è un tributo che corrisponde al pagamento del servizio reso; ed inoltre che nel caso di specie non esisteva alcun obbligo giuridico atteso che l’area era soggetta a spazzamento, il cui costo era pagato da tutti i cittadini, la richiesta di pagamento della Tarsu rappresentava una duplicazione di entrate per la medesima causale”.
Dal Comune erano partiti una serie di avvisi di accertamento con cui si chiedeva di pagare la tassa dei rifiuti a partire dal 2007. La somma complessiva in bilancio è di 5,5 milioni di euro. Adesso il primo ricorso è finito in cassazione e adesso a cascata arriveranno tutti e la decisione non può che essere uguale. “Il Comune – si legge nella sentenza della Cassazione – ha affidato al concessionario solo la gestione del servizio di sosta tariffata e non anche la concessione o la detenzione dell’area. Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato”.
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