Scopre di avere alcuni insoluti con il fisco per alcune multe risalenti al 1999, 2001 e 2003, preoccupata di subire eventuali azioni esecutive o procedure a tutela del credito (come il fermo amministrativo) automobilista, assistita dall’avvocato Gianni Dario Giuffrè dell’Unione dei Consumatori, cita in giudizio l’Agente di Riscossione al fine di ottenere la nullità delle cartelle di pagamento, il giudice di pace di Termini Imerese le da ragione e dichiara prescritti i crediti condannando Riscossione Sicilia a rifondere anche le spese di lite.

“Nel corso del giudizio – racconta il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – Riscossione Sicilia ha chiesto la inammissibilità dell’azione in ragione della asserita non autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo; nel contempo produceva, tra le altre, distinte di notificazione a mezzo posta privata, il nostro legale, però, ha fondato il presupposto giuridico sul principio della autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo, ribadito da recentissime sentenze della Corte di Cassazione, difatti i Giudici devono comunque sottoporre al vaglio l’eccezione di prescrizione, verificare se dopo la notifica delle cartelle esattoriali (anche regolarmente notificate) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale. E ancora sulle stesse notifiche effettuate tra l’altro da servizi postali privati, abbiamo eccepito la legittimità delle stesse secondo il principio conclamato dalla giurisprudenza cui nessuna notifica può essere effettuata da poste private se non previo rilascio di apposita licenza”.

L’avvocato Gianni Dario Giuffrè dice: “ Ci riteniamo soddisfatti del risultato conseguito che potrà permette ad altri contribuenti di annullare debiti risalenti e/o erroneamente notificati dall’Agente della Riscossione”.

Per la valutazione di eventuali casi analoghi è possibile chiamare l’Unione dei Consumatori allo 0916190601, o inviare messaggio tramite whatsapp al 3701220734 oppure contattare gli uffici attraverso il form del sito:https://www.unionedeiconsumatori.it”.