I dipendenti dell’ufficio anagrafe del Comune di Palermo hanno scritto al dirigente Maurizio Pedicone per chiedere i chiarimenti sulla nota spedita lo scorso 3 dicembre dal loro capo area con la quale si prendeva atto dell’indirizzo politico del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e si chiedeva agli uffici di chiedere la sospensione del decreto sicurezza e accettare le domande dei richiedenti asilo.

Una nota del dirigente Maurizio Pedicone che ha messo in allarme gli uffici che non hanno alcuna intenzione di disattendere la legge. I dipendenti rischiano una denuncia per abuso d’ufficio.

Ecco la nota spedita.

In riferimento alle richiesta di chiarimenti formulata da questo ufficio in data 04/01/19 inerenti le modalità di applicazione delle disposizione sospensiva delle procedure prevista dalla L.132/2018 formulala con OS prot.n 4320 del 03/01/2019. con specifico riferimento alle consequenziali responsabilità degli Ufficiali d’Anagrafe chiamati a darne concreta applicazione in mancanza ad oggi di riscontro ulteriormente si precisa:

1 )    Compete esclusivamente al giudice di legittimità delle leggi, la Corte Costituzionale. applicare un potere interpretativo e di analisi di una legge per poterla considerare contrastante con l’ordinamento, e quindi disapplicarla mediante una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

2)  La denuncia di possibili violazioni dì profili costituzionali ravvisabili nel d.l. 113/2018 converto in legga 132/2018, non legittima l’esercizio di un potere sospensivo della legge da parte di un organo diverso dal giudice di legittimità;

3)  L’ufficiale d’Anagrafe è l’organo competente alla regolare tenuta degli atti anagrafici in ottemperanza alle disposizioni di legge, come previsto dalla L. n.1228 del 24/12/1954 e dal D.P.R. n.223 del 30/05/1989 ed è obbligato ad operare secondo i principi di legalità fissali dagli art. 97 e 98 della Costituzione.

4)   L’inosservanza dei principi di legge, ovvero la sospensione dell’efficacia di una disposizione normativa operante nell’ordinamento, non può essere validamente disposta con procedura diversa da quella alla quale il nostro ordinamento attribuisce legittimità ed efficacia, e tanto meno può essere disposta con un O.d.S.. strumento privo di validità giuridica sufficiente ad esimere l’operatore dal proprio obbligo giuridico di osservanza del dettato normativo inerente ai compiti del proprio ufficio, ed inidoneo ad esonerarlo dalle proprie personali responsabilità e dalle conseguenze derivanti dalla eventuale disapplicazione della norma, configurando tale condotta ipotesi di reato, se pur non esclusivo, a suo carico;

5) Tali considerazioni rendono evidenti le ragioni per le quali necessitano opportuni chiarimenti idonei a superare le evidenziate criticità delle disposizioni impartite a questo Ufficio ed ai singoli Ufficiali d’Anagrafe materialmente chiamati ad applicarle.

6) Cordiali saluti Gli Ufficiali d’Anagrafe: Candiloro Cinzia , Bivona Rosario e Di Santo Francesca gli unici presentì oggi 07/01/2019.

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