Arriva la parola fine per la querelle giudiziaria tra il Comune di Bagheria ed una giornalista che lavora da tempo nell’ufficio stampa dell’amministrazione comunale.
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, dott.ssa Paola Marino, con sentenza n. 1776, accogliendo il ricorso della giornalista difesa dall’avvocato Filippo Morici, ha inoltre condannato il Comune di Bagheria al pagamento delle differenze retributive tra il CCNL degli Enti locali e il CNLG riconoscendo alla giornalista la qualifica di redattore ordinario, oltre alle spese di lite.
L’ente paga già all’INPGI, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, i contributi previdenziali previsti.
Il Comune di Bagheria,ente cui va riconosciuto di avere sempre considerato l’importanza dell’informazione pubblica, non si è appellato alla sentenza, riconoscendo il ruolo e le attività svolte dalla giornalista nell’ente.
Questa sentenza va ad aggiungersi alle altre (ex Province di Agrigento e Messina, Comune di Adrano, Asp di Ragusa), che in questi ultimi anni hanno determinato una ormai chiara giurisprudenza in favore dell’applicazione del contratto di lavoro giornalistico negli enti locali sottoposti al controllo della Regione, riconoscendo la piena validità dell’accordo firmato nel 2007 dal sindacato con il quale sono stati definiti i profili professionali dei giornalisti che lavorano negli uffici stampa degli enti locali in Sicilia.
Esprime soddisfazione il segretario regionale di Assostampa, Alberto Cicero: “Ancora un altro esempio dimostra che applicare il contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg ai giornalisti delle PA, così come affermato nell’ambito della contrattazione stipulata nel 2007 fra Regione Sicilia, Comuni, Province, Associazione Siciliana della Stampa e Federazione Nazionale Stampa Italiana, è legittimo. E’, questa di Bagheria, un’altra sentenza che va in questa direzione e che dimostra che i burocrati, per sentirsi più sicuri, hanno bisogno delle sentenze dei giudici, anche lì ove vi sono norme che parlano chiaro”.
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