“Il patrocinio a spese dello Stato lungi dal rappresentare una anomala forma di sostegno del reddito di una parte del Foro”. E’ la presa di posizione dei presidenti degli ordini del distretto di Palermo che contestano il passaggio della relazione sullo stato della giustizia all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo nella quale si sottolineava l’aumento a dismisura delle spese del beneficio per il patrocinio a spese dello Stato. “E’ un istituto di avanzata cultura giuridica – continua la nota – disciplinato da Legge dello Stato, il cui costo grava in buona parte sull’Avvocatura. Quella stessa Avvocatura che subisce, per disposizione di Legge, il pagamento di compensi inferiori alla metà di quanto previsto dal decreto ministeriale 55/14, e che presta dunque in favore dei non abbienti la propria professionalità a fronte di onorari mortificanti rispetto a quanto previsto dalla normativa in tema di equo compenso ed in tempi inaccettabili, come da sempre denunciato”.

La parte è ammessa e non l’avvocato

A firmare il documento sono gli avvocati Antonio Gabriele Armetta, Vincenza Gaziano,  Giuseppe Spada,  Giuseppe Livio, Pietro Siragusa e Vito Galluffo. “Non è il difensore, ma la parte, ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato – prosegue la loro missiva -. Andrebbe ricordato come si tenti, da anni, di addossare ai difensori oneri di controllo addirittura sulla regolarità delle dichiarazioni reddituali degli assistiti, compiti che sono rimessi alla polizia tributaria, non agli avvocati”.

I numeri della relazione

Sulla base della relazione della giustizia sul versante penale, a fronte di 54.146 processi, il totale delle spese liquidate nel periodo in esame per il patrocinio a spese dello Stato ammonta a 28.676.905 di euro. Nel processo civile, a fronte di ben 97.793 processi, e di altri 15.700 nel settore lavoro, più del doppio che nel penale, le liquidazioni per patrocini a spese dello Stato sono pari a 11.819.668 euro, poco più di un terzo del penale. “Alla luce di tali dati, – aggiungono i presidenti degli ordini del distretto di Palermo – che evidenziano dunque come oltre il 70% dei costi del patrocinio a spese dello Stato riguardi il settore penale, sarebbe stato opportuno e doveroso ricordare come il cittadino, e dunque il suo difensore, non abbia alcun potere di impulso nel processo, il quale viene promosso solo su iniziativa dell’ufficio del pubblico ministero. Il cittadino, nel processo penale, si difende dall’accusa: non ha dunque alcuna possibilità di ricorrere strumentalmente alla giustizia”.

“Ecco dove intervenire”

“Basterebbe, forse, – è l’attacco nella nota – concentrarsi sui dati relativi al numero di assoluzioni e di riforme delle sentenze di condanna per comprendere dove sarebbe necessario intervenire ai fini del contenimento della spesa pubblica. Non si riesce a comprendere, dunque, quale uso distorto possa imputarsi al difensore, che ha l’obbligo di informare il cittadino della facoltà di ricorrere al beneficio in questione, facoltà menzionata anche negli atti garantiti, e soprattutto di chiedere ed ottenere da questo la dichiarazione di essere titolare di redditi inferiori ai limiti di Legge”.

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