Una nuova sentenza riguarda i dipendenti regionali.

Anche il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 742 dell’11 marzo scorso, ha accolto le ragioni di alcuni lavoratori ricorrenti, dichiarando l’illegittimità della trattenuta del 2,50% per i dipendenti assunti dopo il 31.12.2000.

Com’è noto, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 244 emessa il 22/10/2014, aveva dichiarato che la decurtazione del 2,50% era legittima solo sul personale con regime di TFS che hanno un diverso sistema di liquidazione al momento del collocamento in quiescenza.

Per gli assunti a far data dal 1 gennaio 2001 (quindi in regime di TFR) la Giustizia italiana sembra, finalmente, orientarsi a ritenere che la ritenuta del 2,50% a carico del lavoratore sull’80% della retribuzione non è dovuta (almeno dai lavoratori che facciano apposito ricorso giudiziale).

“In Sicilia – fa sapere il sindacato Cobas/Codir – nonostante queste sentenze, l’amministrazione regionale continua, illegittimamente e inopinatamente, a trattenere, al personale in regime di TFR, il prelievo del 2,50%”.

Il COBAS-CODIR, già nel 2012, al fine di evitare una sentenza negativa da parte di qualche Giudice “distratto” con conseguente pagamento delle spese legali da parte dei ricorrenti, aveva presentato un ricorso “pilota” per il quale la prima udienza è stata fissata, “nientemeno, per il 16-12-2016”.

Oggi, alla luce della recenti pronunce positive di vari tribunali senza che, in alcun caso, sia stata mai sollevata una questione di legittimità costituzionale, il COBAS-CODIR, confortato dai pareri unanimi dei propri legali, ritiene che sia giunto il momento di anticipare i tempi e chiedere, con nuovi ricorsi ad hoc da presentare in tutta la Sicilia, la restituzione di quanto indebitamente e illegittimamente trattenuto sulle retribuzioni erogate a far data dal 01/01/2011.

In proposito si precisa che ai sensi della vigente normativa in materia, il riconoscimento della illegittimità della trattenuta e la restituzione del maltolto potrà essere riconosciuta solo ai dipendenti ricorrenti e, in nessun caso, inoltre, l’amministrazione potrà eccepire eventuali termini di prescrizione grazie alla richiesta di interruzione dei termini fatta presentare dal COBAS-CODIR nel mese di dicembre 2015.

“In tempi brevissimi – conclude il sindacato – quindi, tutti i lavoratori assunti dal 01/01/2001 saranno chiamati, attraverso i soliti mezzi di informazione utilizzati dal sindacato, a sottoscrivere il ricorso che i nostri legali stanno già predisponendo sulla base della giurisprudenza intervenuta negli ultimi mesi. Stiamo lavorando anche sulla possibilità, per gli iscritti, di rendere questi ricorsi il più economici possibile anche grazie al contributo del COBAS/CODIR.

La sentenza del Tribunale di milano inessca quindi una reazione a catena: “Adesso partono i ricorsi per la restituzione delle somme”. Lo dichiarano il coordinatore d’area della Cisl Fp Alfredo Piede e il dirigente del sindacato Francesco Costanzo.

“Dopo diverse pronunce da parte di diversi tribunali italiani, – proseguono i sindacalisti – anche il Tribunale di Milano ha accolto le ragioni dei ricorrenti dichiarando ingiustificata quella trattenuta. Una trattenuta che costituisce quindi un’ingiustificata riduzione della retribuzione, nonchè una disparità di trattamento con i dipendenti del settore privato ai quali non viene applicata alcuna trattenuta e le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto sono a totale carico del datore di lavoro”.

“E’ emerso quindi – aggiungono Piede e Costanzo – ciò che la Cisl Fp ha sempre sostenuto e portato avanti, anche attraverso le diffide operate avverso l’Amministrazione regionale. Il sindacato a breve renderà disponibile un modello di ricorso, diretto alla sospensione e alla restituzione delle somme indebitamente sottratte dall’amministrazione regionale, nei limiti delle prescrizioni previste per legge.

Occorre precisare – concludono Piede e Costanzo – che, secondo ed ai sensi della vigente normativa in materia, il riconoscimento della illegittimità della trattenuta e la restituzione della stessa potrà essere riconosciuta solo ai dipendenti che avvieranno le procedure ricorsuali”.