Sono state ritenute nulle le notifiche di cartelle a carico del contribuente, per 360mila euro su un totale di 365mila. È questo l’esito di un caso recentemente stabilito dalla commissione tributaria provinciale di Palermo su ricorso della ex titolare di un’impresa palermitana, I.G., difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, socio fondatore dello studio legale Lexia Avvocati.

La sentenza emessa dal collegio giudicante presieduto da Gaetano La Barbera e composto da Francesco Paolo Pitarresi (relatore) e Santo Ippolito è destinata ad avere rilevanza perché, almeno fino a una presa di posizione delle Sezioni unite della Cassazione, si pronuncia su un problema giuridico che minaccia l’esistenza di tanti processi tributari in corso, e cioè sulla possibilità che il giudice si pronunci sull’estratto di ruolo.

La norma del 2021

Una norma del 2021 vieta i ricorsi contro l’estratto di ruolo, cioè un ricorso che si presenti ancora prima che la cartella venga notificata. Questo vale per il futuro, ma la norma del 2021 non dice nulla sui processi in corso. Come si vedrà, per la Commissione tributaria di Palermo i procedimenti in essere non sono intaccati.

Il caso origina dalla richiesta e dal successivo ottenimento, da parte della contribuente, che nel frattempo aveva ceduto l’attività d’impresa, dell’estratto di ruolo sulle sue pendenze a Riscossione Sicilia. Ad aprile 2021 la contribuente scopre che al Fisco risultano 16 pendenze aperte. Nell’elenco c’erano pretese a vario titolo ed entità: dall’imposta sui rifiuti a Irpef, Iva, Irap e addizionali, del valore unitario compreso tra poche centinaia di euro fino a una singola pretesa di ben 308mila euro.

La Commissione tributaria provinciale ha dichiarato nulla nove pretese

Per la Commissione tributaria provinciale però quasi nulla è dovuto: nove pretese sono state dichiarate nulle o inefficaci e soltanto sette pretese, dal valore complessivo di circa 5mila euro, dovranno essere pagate.

Il tema centrale, come detto, è quello dell’estratto di ruolo. Esso rappresenta un documento sintetico attraverso cui, su richiesta del contribuente, l’agente della riscossione elenca tutte le pendenze esistenti in capo al cittadino. Con una legge approvata il 17 dicembre 2021 il parlamento ha deciso che gli estratti di ruolo non possono essere impugnati. Ora, se è certo che questa vale per il futuro, gli operatori del diritto si interrogano su cosa avviene per i processi in corso.

La sentenza

Proprio a questo dubbio risponde, con un’articolata motivazione, la sentenza. I giudici spiegano che la norma non è espressamente retroattiva e neanche può essere considerata una norma di interpretazione. Ne “consegue che – si legge in sentenza – , per il principio del ‘tempus regit processum’ l’articolo cui non è stata formalmente attribuita dal Legislatore la (necessaria) valenza di norma interpretativa, non può che trovare applicazione per i giudizi incoati successivamente alla sua emanazione”.

Così, risolta a favore del contribuente la questione processuale, i Giudici tributari hanno esaminato le singole cartelle, rilevando l’esistenza di errori di notifica per ben 360mila euro su 365mila.

“La norma applicata renderebbe inammissibile circa il 40 per cento dei giudizi in cui si constatano errori di notificazione. Si tratta – dice l’avvocato Dagnino – di una norma che peggiora il rapporto fra Stato e contribuente oltre che dai seri dubbi di legittimità costituzionale”.

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