La Corte costituzionale, con una sentenza emessa lo scorso 11 aprile, ha accolto il ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri che aveva impugnato davanti alla Consulta l’art. 31 della legge n. 8 della Regione siciliana, approvata il 17 maggio 2016, (Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie). La norma prevedeva la stabilizzazione dei 61 precari ex Italter/Sirap, in servizio con contratti a tempo determinato alla Protezione civile, dopo la liquidazione delle due società avvenuta circa 30 anni fa.

La Consulta ha riconosciuto la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, per violazione della regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel 2001 il contratto dei lavoratori Italter e Sirap veniva equiparato a quello economico (e non giuridico) dei dipendenti regionali. Nell’aggiornare il ruolo unico della dirigenza regionale, la legge prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali anche ai precari Italter e Sirap “in violazione dell’art. 97 della Costituzione, in base al quale l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso e l’organizzazione dei pubblici uffici deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione stessa, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale”, scrive nel ricorso la presidenza del Consiglio; tesi dichiarata fondata dalla Consulta.