Non ci sarà nessun concorso riservato a medici che si dichiarino “non obiettori di coscienza”. La Regione siciliana, con la propria legge del giugno 2025 non intendeva bandire concorsi riservati a medici che possano praticare l’interruzione volontaria di gravidanza così come era stata interpretata da tutti la norma regionale di iniziativa parlamentare approvata dall’Ars. Dopo l’impugnativa del Consiglio dei Ministri il chiarimento è giunto in sede di giudizio.
Norma deve operare nell’organizzazione per la Consulta
Come appariva chiaro a tutti, tranne ai suoi sostenitori, la norma, così come veniva presentata, risultava palesemente incostituzionale proprio perché non si può bandire un concorso che seleziona non per titoli ma in funzione di un principio morale visto che la libertà di coscienza è garantita dall’ordinamento italiano.
Il governo italiano aveva impugnato la norma su questi presupposti sollevando conflitto davanti alla suprema Corte che ieri ha sciolto il nodo. Nel dispositivo della sentenza numero 42 del 2026 depositato ieri la Corte Costituzionale indica la strada ordinaria per risolvere il problema di carenza di personale sanitario che pratichi l’interruzione di gravidanza.
I motivi della decisione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha, dunque, confermato la legittimità della normativa siciliana in materia di interruzione volontaria di gravidanza, rigettando il ricorso promosso dallo Stato contro l’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 23 del 2025 ma, con la citata sentenza n. 42, depositata il 27 marzo 2026, i giudici della Consulta hanno ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva impugnato la norma temendo potenziali profili discriminatori, indicando una diversa strada.
Il Governo sosteneva infatti che l’obbligo per le aziende sanitarie di prevedere personale non obiettore nelle aree dedicate potesse tradursi in concorsi riservati, escludendo i medici obiettori dai pubblici uffici in violazione dei principi di uguaglianza e della libertà di coscienza garantiti dalla Costituzione e dalla legge 194/1978. Nel corso del giudizio, la Regione Siciliana, assistita dagli avvocati Nicola Dumas ed Enrico Pistone Nascone, ha sostenuto che la disposizione non introduce alcuno sbarramento selettivo all’ingresso né requisiti speciali per la partecipazione ai concorsi pubblici. Una virata chiara che elimina i temi di impugnativa.
Accogliendo tale impostazione, la Consulta ha precisato che la norma opera esclusivamente su un piano organizzativo, poiché le procedure concorsuali restano aperte a tutti senza distinzioni basate sulla coscienza individuale, mentre la qualifica di non obiettore rileva solo nella successiva fase di assegnazione funzionale per garantire la continuità del servizio sanitario.
La Corte ha infine ribadito che spetta agli enti ospedalieri assicurare le prestazioni previste dalla legge nazionale e che la Regione Siciliana ha esercitato correttamente la propria competenza in materia di sanità pubblica per tutelare l’effettività del diritto alla salute.
La soluzione, insomma, c’è già. La legge prevede che , in casi del genere, la Regione possa intrattenere specifiche convenzioni con strutture esterne o instaurare rapporti di lavoro parasubordinati con professionisti esterni al servizio sanitario allo scopo di garantire tali servizi anche in forma ambulatoriale






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