“Gli incarichi di capoturno dei vigili del fuoco devono seguire criteri di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza e non sulla natura fiduciaria dell’incarico”. E’ quanto hanno stabilito i giudici del Tar della terza sezione di Palermo presieduti da Guglielmo Passarelli Di Napoli, che ha accolto il ricorso di due vigili del fuoco in servizio nel comando provinciale del capoluogo siciliano Carmelo Borgognone e Marcello Morgante, assistiti dagli avvocati Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo e annullato gli ordini del giorno del 12 luglio dello scorso e del 29 luglio con cui il comandante provinciale ha attribuito l’incarico di capo turno nelle sezioni B,C, e D.

Gli incarichi

“L’assegnazione degli incarichi del personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento imparzialità e trasparenza – si legge nella sentenza del Tar – Se è vero che detta disposizione non impone l’impiego di vere e proprie procedure di stampo concorsuale, nondimeno occorre che il conferimento degli incarichi veda quantomeno il preventivo coinvolgimento di tutto il personale potenzialmente interessato e sia effettuato sulla base di criteri predeterminati, oggettivi e riscontrabili. Alla selezione e ai suoi risultato deve essere data idonea pubblicità”.

Secondo i giudici “Nel provvedimento con il quale è stata conclusa la procedura, non si dà atto delle specifiche ragioni per le quali la scelta sia ricaduta su determinati soggetti piuttosto che altri. L’ordine del giorno reca generiche formule come la considerata la natura fiduciaria dell’incarico – prosegue la sentenza – La scelta in esame, dunque, in violazione della richiamata previsione, non risulta sorretta da alcun parametro oggettivo, apparendo piuttosto. Il frutto di un modus operandi connotato da scelte soggettive”.

La nota del sindacato Conapo

Egregio Signor Comandante, è da tempo che la S.V. ritiene di affidare incarichi al personale di Palermo (ivi compreso l’incarico di Capo Turno Provinciale nonché gli incarichi che comportano remunerazione accessoria) basando la scelta su un non meglio precisato “elemento fiduciario” ma omettendo di rispettare l’art. 14 del DPR n 64/2012 laddove impone che “l’assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformita’ di trattamento, imparzialita’ e trasparenza”.

Ciò è anche stato oggetto di una procedura di conciliazione presso la Prefettura di Palermo in data 07/09/2022 che poteva essere l’occasione per un “adeguamento alle norme vigenti” ma cosi purtroppo non è stato, costringendo ad adire l’Autorità Giudiziaria.
Alleghiamo la sentenza Tar Sicilia n. 02529/2023, pubblicata il 01/08/2023, che ha accolto il ricorso e disposto il consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati (ODG n. 1076 del 12/07/2022 – ODG n. 1168 del 29/07/2022 – note del Comandante provinciale di Palermo prot. n. 25893 del 09/08/2002 e prot. n. 25894 del 09/08/2002 di rigetto delle istanze
di riesame dei ricorrenti – ODG n. 1324 del 01/10/2020, nonché di ogni altro atto a questi presupposto o consequenziale o comunque connesso).

Ci auguriamo che la S.V. intenda conformarsi alla sentenza allegata, riconoscendo finalmente al Suo personale dipendente, sia ora che per il futuro, il diritto a procedure di affidamento di incarichi connotate non dal “libero arbitrio” ma dai principi di “uniformita’ di trattamento, imparzialita’ e trasparenza” previsti dalle norme per garantire tutte le parti. In proposito, ci permettiamo di evidenziare che, nel dispositivo, il TAR “ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.