Sentenza positiva del Tar Lazio rispetto al concorso di Specializzazioni mediche oggetto di numerosi ricorsi per gli errori commessi dal Ministero nella stesura del bando.
Errori che, lo ricordiamo, non hanno consentito ancora a migliaia di medici di essere ammessi alla scuola di specializzazione per cui hanno sostenuto e vinto un concorso. Cosa che risulta ancora più grave visto l’assoluta carenza di medici in questo periodo emergenziale.
Ma andiamo per punti. Con sentenza definitiva pubblicata poche ore fa, il Tar Lazio ha confermato l’ammissione al concorso per le Specializzazioni mediche anche ai corsisti in Medicina Generale, e, soprattutto, ha ordinato al Ministero di rivedere la graduatoria aggiungendo i punteggi ad oggi non conteggiati.
Ad ottenere la prima sentenza positiva i ricorrenti assistiti dallo studio legale Leone-Fell che ha da subito sostenuto l’illegittimità della mancata valutazione dei titoli per i candidati iscritti ad un corso di medicina generale.
“Il bando – scrivono i giudici – ha operato un’applicazione analogica della norma di cui all’art. 19, comma 5 cit. (nella parte in cui contempla espressamente i soli ‘titolari di un contratto di specializzazione’) e ha mostrato di ritenere che, in parte qua, la disposizione potesse estendere il suo ambito applicativo a tutte le situazioni soggettive riconducibili alla categoria dei ‘titolari di un contratto di formazione medica’ (secondo la dizione testuale dell’art. 7, comma 2 del bando), la quale è certamente più ampia rispetto a quella dei “titolari di un contratto di specializzazione” (menzionata dal legislatore) e tale da raccogliere entro il proprio perimetro di significato anche i titolari di contratto di formazione specifica in Medicina Generale; in tal modo l’Amministrazione ha però contravvenuto al basilare principio interpretativo secondo cui le norme di carattere eccezionale (nel senso che fanno eccezione ad una regola generale) – e tale deve considerarsi il comma 5 dell’art. 19 cit., in quanto fa eccezione, per determinati e specifici casi, alla regola della “lex specialis” secondo cui si ha incremento di punti in relazione al possesso di determinati titoli previsti nel testo del bando – “…non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” (art. 14 prel. cod. civ)”.
In altre parole, secondo i giudici, il Ministero ha errato nel non considerare in favore dei candidati iscritti nei corsi di Medicina generale i titoli individuati dal bando, estendendo in loro sfavore tale clausola prevista dalla legge per i soli candidati iscritti a un corso di specializzazione.
“Siamo lieti che i giudici amministrativi abbiano accolto le nostre istanze – spiegano Francesco Leone, Simona Fell e Floriana Barbata, fondatori dello studio Leone-Fell che hanno assistito i medici iscritti in Medicina generale – e siamo ancor più lieti che i nostri ricorrenti, ai quali il Ministero aveva leso un diritto, possano vedere finalmente corretta la loro posizione in graduatoria con il pieno punteggio. La carenza di specialisti è un problema annoso a cui da anni cerchiamo di porre rimedio. Oggi, questa sentenza ci conferma che abbiamo imboccato la strada giusta. Il lavoro è ancora tanto, ma ci aspettiamo tutta la collaborazione possibile da parte del Mur”.
Ora la palla passa nuovamente al Ministero il quale dovrà nuovamente rettificare la graduatoria. E dovrà farlo entro e non oltre il 15 dicembre, data in cui sarebbe prevista la pubblicazione delle assegnazioni delle borse.
“Ci auspichiamo, dunque, che il Ministero, per evitare di causare ulteriori ritardi – concludono i legali – rettifichi in autotutela l’errore commesso per la candidata che ha per prima ottenuto la sentenza positiva e per tutti i nostri ricorrenti di cui attendiamo un giudizio positivo. Per questi ultimi, stiamo sollecitando via pec il Ministero ad adempiere rapidamente, chiedendo dunque di tenere in considerazione la corretta posizione in base al punteggio comprensivo dei titoli erroneamente tolti”.
L’auspicio adesso è che non vengano previsti ulteriori slittamenti e che si provveda all’inserimento dei ricorrenti senza alcuna sospensione.
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