I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa hanno accolto il ricorso della Cgil Siracusa in merito all’incostituzionalità del divieto di assembramento disposto dal prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, dal 9 maggio al 30 settembre del 2019.

La vicenda

La vicenda trae origine dalle proteste, culminate con i blocchi davanti alle portinerie delle aziende della zona industriale nelle giornate dell’8 e del 9 maggio del 2019 senza preavviso, “con conseguenti difficoltà e rallentamenti all’accesso da parte, sia dei dipendenti degli stessi stabilimenti, sia dei mezzi pesanti che lì si recano periodicamente per i rifornimenti di carburante, sia per gli abitanti della zona”.

Il provvedimento del prefetto di Siracusa Pizzi

Dopo quelle manifestazioni, l’allora prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, ora in pensione, emanò il “divieto di assembramento per persone ed automezzi in alcuni punti ben individuati della zona Industriale di Siracusa” che scatenò la reazione della Cgil.

Le proteste della Cgil

Secondo il sindacato, si sarebbe trattata di una decisione sollecitata dal Governo russo per via della presenza delle due raffinerie Isab Lukoil gravitanti nell’orbita della Russia. Era quello il periodo in cui nell’Esecutivo italiano sedeva Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno che, secondo la Cgil, avrebbe spinto perché fosse adottato quel provvedimento.

Il Tar diede ragione al prefetto

Il Tar aveva respinto il ricorso dei legali della Cgil che, però, hanno presentato istanza in Appello ed i giudici del Cga, presieduto da Fabio Taormina, hanno, sostanzialmente, dato credito alle tesi del sindacato.

Le motivazioni del Cga

“Al riguardo infatti può osservarsi che alla libertà di riunione garantita dalla Costituzione all’art. 17, non possono apportarsi limiti né tramite legge né tantomeno tramite esercizio di potere amministrativo” si legge nel dispositivo.

Inoltre, “la violazione dell’art. 17 Cost. da parte del provvedimento impugnato emerge anche dal fatto che lo stesso si configura come un controllo amministrativo che non è solo preventivo ma anche astratto sul diritto costituzionale di libera riunione” recita la sentenza dei giudici del Cga di Palermo.

Inoltre, secondo il Tribunale amministrativo di secondo grado, “con detto provvedimento, è chiaro, si è inteso soprattutto e in anticipo pregiudicare il diritto di riunirsi dei lavoratori per finalità sindacali, il quale, sia all’interno che all’esterno dei luoghi di lavoro, trova copertura ulteriore nell’art. 39 Costituzione”