Il nuovo ospedale di Siracusa non è un’opera di Protezione civile, per cui non rientra nella sfera di competenza del Governo nazionale e dunque del Tar laziale.

La motivazione del Tar del Lazio

E’ questa l’architrave del pronunciamento del Tar del Lazio che, in merito alla controversia legale tra il commissario per la costruzione della struttura sanitaria, Giusi Scaduto, ed il Raggruppamento temporaneo di imprese escluso dallo stesso commissario dalla realizzazione dell’opera, ha ritenuto competente il tribunale amministrativo siciliano.

Le ragioni giuridiche del Rtp

Il Rtp, ritendendo competente il Tar del Lazio, ha fondato il ricorso, teso a contestare la revoca dell’incarico con la richiesta di risarcimento, sulla considerazione che la vicenda rientra nel quadro normativo della Protezione civile.

Il presidente del Tar sconfessa tesi della difesa

Se così fosse, la controversia sarebbe stata trattata dal tribunale laziale solo che il presidente della Prima sezione del Tar del Lazio, Antonino Savo Amodio, nella sentenza contesta questa tesi. E cita il provvedimento di nomina del commissario, nella persona del prefetto, Giusi Scaduto: “…al fine di contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri…. è nominato un commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa”.

Secondo il presidente del Tar del Lazio, “è di palmare evidenza come nessun riferimento fosse stato fatto alla legge sulla Protezione civile”.

“Emergenza pandemica, non di Protezione civile”

Inoltre, nelle motivazioni emerge un altro particolare, sollevato dallo stesso presidente. “Da un punto di vista meramente letterale – si legge nel provvedimento – va osservato come il commissario delegato ai sensi della legge sulla Protezione civile operi per affrontare la situazione emergenziale, viceversa il commissario siracusano agisce non per fronteggiare un’emergenza, bensì per gestire un’opera che consenta di evitare le conseguenze pregiudizievoli della pandemia. Si tratta di una ulteriore sottile distinzione che conferma la diversa natura delle varie figure commissariali sinora evocate”