Il Tar di Catania ha respinto il ricorso di Legambiente che si opponeva alla realizzazione di un residence sui ruderi di una batteria militare risalente alla Seconda Guerra mondiale, nell’area della Pillirina, una delle zone costiere più suggestive di Siracusa.
Ricorso presentato in ritardo
I giudici non sono entrati nel merito della vicenda sollevata dagli ambientalisti, per cui quelle costruzioni cozzano con i vincoli di natura paesaggistica ed archeologica inseriti nel Piano Paesaggistico di Siracusa ma hanno sollevato una questione strettamente tecnico-giuridica: “Il ricorso è irricevibile, risultando fondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa della controinteressata” si legge nella sentenza della Terza sezione. Insomma, l’istanza di Legambiente è stata depositata in ritardo.
Le autorizzazioni
Chi vuol realizzare il residence è la società Elemata Maddalena, che, negli anni scorsi, progettò di edificare, sempre alla Pillirina, un resort di lusso in collaborazione con il colosso Four Season, poi quel piano tramontò dopo tante battaglie ambientaliste.
L’autorizzazione ai privati è stata rilasciata dalla Sovrintendenza di Siracusa il 19 aprile del 2021 e la contestazione mossa da Legambiente è che i ruderi al centro della vicenda ” non avevano mai avuto un uso residenziale, in quanto facenti parte del complesso militare della batteria “Emanuele Russo”, e destinati ad alloggio dei militari, oggi diruti”.
Il sì della Regione al progetto
I giudici del Tar di Catania, nella sentenza, richiamano anche il giudizio espresso sul progetto dell’assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per cui “che gli immobili contemplati nel presente contenzioso, sebbene privi di tetto e connotati da muri diruti, risultano ben definiti nella consistenza plano-volumetrica; sicchè, con l’avversato provvedimento ne è stato solo autorizzato il restauro, ossia un’attività che risulta pienamente compatibile con il piano paesaggistico vigente”.
Il ritardo del ricorso di Legambiente
In merito ai tempi del ricorso, giudicato tardivo, i giudici ritengono che “l’associazione ricorrente (Legambiente ndr) aveva – già alla data del 19 aprile 2021 – conoscenza adeguatamente completa dell’atto adottato, dell’autorità che lo aveva emesso, del suo contenuto, della potenzialità – si legge nella sentenza – lesiva verso interessi pubblici di natura paesaggistica/archeologica/ambientale costituenti oggetto di tutela in base al proprio statuto”.
L’istanza è del 26 luglio 2021, “ossia entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento rilasciato dalla Soprintendenza in esito all’istanza di accesso, ma a novantasette giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’atto, a seguito della quale doveva ritenersi già sorto l’onere di tempestiva impugnazione”.
Legambiente condannata alle spese processuali
Legambiente è stata anche condannata al rimborso delle spese processuali, pari a 3 mila euro complessive, nei confronti l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e della società Elemata,, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna di esse.
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