La Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia ha archiviato il procedimento contro un imprenditore agricolo dell’Agrigentino, che aveva ottenuto i fondi Pnrr della misura Parco Agrisolare per un impianto fotovoltaico. Per i magistrati contabili l’impresa aveva i requisiti, l’impianto è stato realizzato e funziona, e non c’è alcun danno erariale. Nella motivazione c’è un passaggio che riguarda molte aziende: nelle imprese miste, agricole e commerciali, la prevalenza dei ricavi commerciali non basta a negare un’attività agricola esercitata davvero.
Il decreto di archiviazione porta la firma del procuratore regionale Pino Zingale e di Simonetta M. Ingrosso. L’imprenditore era difeso dagli avvocati Michele Cimino e Luigia Scarbaci.
Parco Agrisolare: l’accusa iniziale
Il caso nasce da una segnalazione del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Agrigento. Riguardava i fondi Pnrr dell’investimento 2.2 della componente M2C1, il Parco Agrisolare, che finanzia gli impianti fotovoltaici nel settore agricolo.
L’ipotesi era che l’impresa avesse ottenuto i contributi senza averne diritto. Avrebbe dichiarato un codice Ateco prevalente agricolo non corrispondente all’attività svolta, e le sarebbe quindi mancato il requisito del bando. La contestazione si basava solo sulla prevalenza del fatturato commerciale, ricavata da volume d’affari e dichiarazioni Iva.
Cosa ha accertato la Procura
L’istruttoria, le memorie difensive e l’audizione dell’imprenditore hanno ribaltato quell’impostazione. Secondo il decreto, l’impresa svolgeva in modo concreto, strutturato e organizzato un’attività di coltivazione di cereali. Era inoltre iscritta regolarmente nel Registro delle imprese con codice Ateco prevalente agricolo.
La Procura ha verificato anche l’uso dei fondi:
- l’impianto fotovoltaico finanziato è stato realizzato;
- è pienamente funzionante;
- è destinato alle finalità energetiche e ambientali previste dalla misura.
Non c’è stata alcuna distrazione delle risorse né un uso diverso da quello previsto.
Imprese miste: perché il fatturato non basta
Il passaggio centrale della motivazione riguarda le aziende che uniscono attività agricola e commerciale. Secondo i magistrati contabili, i dati contabili e le dichiarazioni Iva, anche quando mostrano ricavi commerciali prevalenti, non bastano a superare la prova che l’attività agricola sia esercitata davvero.
Stabilire quale sia l’attività prevalente in un’azienda complessa, prosegue il decreto, è una questione di interpretazione e valutazione. Per questo, secondo la motivazione, non può fondare una contestazione di «falsa rappresentazione dei fatti».
Escluse la falsità delle dichiarazioni e l’uso improprio dei fondi, la Procura ha ritenuto insussistenti sia l’illecito sia il danno erariale e ha disposto l’archiviazione del caso.



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