La Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Agrigento bacchettata due volte in pochi giorni dal Tar.
L’ultimo episodio in ordine di tempo riguarda la vicenda della signora C.F., proprietaria di un immobile sito nel Comune di Lampedusa nella centrale via Roma, che nel maggio 2018, aveva richiesto alla Soprintendenza di Agrigento il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per lavori di ristrutturazione edilizia a piano terra e per la realizzazione di una sopraelevazione.
La Soprintendenza di Agrigento, tuttavia, con provvedimento del luglio 2019, ha rigettato la richiesta ritenendo che nella zona in questione, le previsioni del Piano Paesaggistico non consentirebbero la sopraelevazione.
Contro il diniego del nulla osta della Soprintendenza, la signora C.F., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha presentato ricorso innanzi al TAR chiedendone l’annullamento, previa la sospensione.
In particolare, gli avvocati Rubino e Airo’ hanno censurato l’operato della Soprintendenza deducendo: l’inapplicabilità delle previsioni del Piano Paesaggistico (soltanto adottato e non ancora definitivamente approvato); la disparità di trattamento rispetto ad altri nulla osta favorevoli rilasciati dallo stesso ente nella medesima zona; e l’avvenuta formazione del silenzio assenso.
Il TAR di Palermo, recependo le difese degli avvocati Rubino e Airo’, in accoglimento della domanda cautelare, ha ritenuto che, avendo riguardo alla natura del provvedimento impugnato, al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare mediante il riesame da parte dell’Amministrazione alla stregua delle censure dedotte e dei documentati provvedimenti, versati in atti, favorevolmente resi dalla stessa Soprintendenza nell’ambito del medesimo contesto paesaggistico del Comune di Lampedusa.
Per effetto del pronunciamento, la Soprintendenza di Agrigento dovrà riesaminare il proprio diniego (rifiuto, ndr), alla luce delle argomentazioni difensive spiegate dai difensori della proprietaria dell’immobile, entro il termine di 90 giorni assegnato dal TAR di Palermo.
Due giorni fa inoltre, vi avevamo dato notizia di come una costruzione abusiva oggetto di sanatoria non può essere sanzionata dalla Regione per la violazione dei vincoli paesaggistici. Lo ha stabilito il Tar annullando una sanzione irrorata dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana.
Il Tribunale Amministrativo Palermitano, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avente ad oggetto un’indennità risarcitoria richiesta dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana per il presunto danno arrecato al paesaggio, nel Comune di Agrigento, frazione di San Leone, a seguito dell’edificazione di opere
abusive, oggetto poi di istanza di sanatoria edilizia che è stata rilasciata, ha condiviso le argomentazioni proposte dall’Avv. Michele Cimino, con l’Avv. Giorgio Troja e il Dott. Oscar Di Rosa.
È stata considerata illegittima la sanzione irrogata dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana al proprietario di un immobile a San Leone.
Il Tar Sicilia-Palermo, con sentenza breve del 23 gennaio 2020, ha accolto la tesi del ricorrente, patrocinato dallo studio Michele Cimino, e ha annullato i provvedimenti emessi dall’Amministrazione Regionale con cui si contestava una presunta violazione del vincolo paesaggistico per via di un immobile donato dal padre dell’attuale proprietario e sito lungo il litorale agrigentino di San Leone.
La sentenza in questione, pronunciata dalla I sezione del TAR Palermo, conferma un orientamento della giurisprudenza amministrativa, offrendo una soluzione in grado di garantire tutela al privato che abbia costruito l’edificio prima dell’entrata in vigore della Legge Galasso (L.431/1985), la prima ad apporre il vincolo paesaggistico in questione sulla zona.
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