Il tari di Palermo ha condannato l’assessorato regionale al territorio ritenendo  illegittima la decadenza della concessione demaniale dopo più di nove anni d’inerzia amministrativa. Il ricorso era stato presentato da C. A. che da diversi anni è titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare sito nel Lungomare Nettuno del Comune di Porto Empedocle.  Nel dicembre 2011, in vista della scadenza della propria concessione demaniale marittima la titolare ha presentato istanza per il rinnovo ma il procedimento, dopo un articolato e complesso iter amministrativo è rimasto pendente per diversi anni. Intanto, durante tutto il complesso iter amministrativo per il rinnovo, la concessione demaniale si è prorogata d’ufficio fino al 31 dicembre 2020. 

La richiesta di rinnovo e il diniego

Inoltre, la titolare dello stabilimento in questione nel mese di agosto 2020, ha presentato ulteriore richiesta per l’estensione della validità della concessione demaniale marittima fino al 2033 ma l’Amministrazione demaniale, nel settembre 2020, dopo più di nove anni di impasse, ha comunicato il rigetto della domanda di rinnovo della concessione demaniale richiesto nel lontano 2011, asserendo talune difformità rispetto al progetto approvato.  A questo punto la Ditta ha presentato ricorso contestando le ragioni del diniego.

L’ordine di sgombero

L’Amministrazione demaniale, senza nemmeno attendere la definizione del ricorso, ha intimato la chiusura dello stabilimento balneare in questione e la riduzione in pristino dei luoghi. Contro quest’ordine, la titolare dello stabilimento balneare, con il patrocinio dei legali Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’, Lorena Tacci, ha promosso impugnativa innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento, previa la sospensiva. I legali  hanno dedotto l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione demaniale per non aver tenuto conto della formazione della proroga d’ufficio della concessione demaniale e della violazione del principio di proporzionalità.

La decisione del tar

Iltar ha accolto il ricorso ritenendo che: “a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione sia all’avvenuta proroga ex lege della concessione demaniale in capo alla ricorrente sia alla probabile violazione dei canoni di gradualità e proporzionalità nell’applicazione del provvedimento sanzionatorio tenuto conto anche del fatto che il provvedimento gravato è stato emesso senza un previo aggiornato sopralluogo in sito”. Il sede di merito, il TAR Palermo, ritenendo fondate le censure proposte dagli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e condanno l’Amministrazione demaniale al pagamento delle spese del giudizio.

Amministrazione ferma per 9 anni

In particolare il TAR Palermo, ha stigmatizzato la condotta dell’Amministrazione regionale che è rimasta sostanzialmente interne per oltre 9 anni rispetto alla richiesta di rinnovo della concessione demaniale, incassando nel frattempo i canoni annuali.  Inoltre il Giudice Amministrativo, chiamato a vagliare anche la legittimità del meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali fino al 2033, alla luce delle recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha chiarito che “a seguito dei provvedimenti, normativi e amministrativi, regionali e statali, l’originaria concessione demaniale di cui era titolare la Sig.ra C. … sia comunque prorogata ex lege fino, quantomeno, al 31 dicembre 2023, in attesa delle relative gare per la successiva assegnazione”.

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