Con bando ritualmente pubblicato, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea – dipartimento Regionale dell’Agricoltura promuoveva una selezione nell’ambito della sottomisura 4.2 ovvero per l’erogazione di contributi “per il Sostegno ad investimenti in favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”.

Il punto 5 lettera d) del bando di gara, rubricato Requisiti del progetto, prevedeva che: “E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità delle domande di sostegno la presentazione del progetto esecutivo la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella graduatoria definitiva con riserva”.

La società P.F. S.r.l., con sede in Ribera, partecipava alla procedura presentando una domanda di contributo, sia per l’ammodernamento dei macchinari destinati alla lavorazione della frutta da ubicare all’interno di una struttura preesistente, sia per la realizzazione di un nuovo capannone dotato di celle frigorifere.

La domanda formulata dalla suddetta Società, sia nella graduatoria provvisoria che in quella definitiva pubblicata alla data del 22.05.2018, veniva collocata tra quelle ammissibili ma non finanziabili per capienza delle risorse disponibili.

Senonché con provvedimento del luglio 2018 veniva disposto il rifinanziamento della misura in oggetto, circostanza questa che implicava lo scorrimento della graduatoria ed il posizionamento della domanda presentata dalla ricorrente tra le istanze finanziabili.

In ragione del sopra citato provvedimento, veniva avviata ad istruttoria la domanda di finanziamento presentata dalla Società riberese.

E tuttavia, in data 27.09.2018, la Soc. P.F. s.rl. riceveva una comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione della propria istanza, in ragione dell’asserita omessa presentazione della documentazione attestante la cantierabilità del progetto nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La società dunque presentava tempestive osservazioni procedimentali, evidenziando l’erroneità delle conclusioni dell’Assessorato Regionale.

Tuttavia, con nota prot. n. 445 del 9.1.2018, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura confermava i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, disponendo la definitiva esclusione della Società P.F. s.r.l. dal finanziamento.

La Società dunque, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, ha impugnato – previa sospensione – la nota sopra richiamata innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo.

Con l’atto introduttivo del giudizio, la Società ricorrente ha in particolar modo evidenziato come sarebbe stato abnorme pretendere che anche i concorrenti non inseriti in posizione utile nella graduatoria provvisoria si premurassero ad acquisire la documentazione necessaria per attestare la cantierabilità del progetto.

Pertanto l’onere relativo alla dimostrazione della canteriabilità del progetto ed il termine di 90 giorni entro cui produrre la relativa documentazione doveva ritenersi decorrente dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria solo per i progetti collocati in posizione utile al finanziamento; viceversa, per i progetti inizialmente non ammessi a finanziamento, il termine di 90 giorni doveva ritenersi decorrente dal momento dello scorrimento di graduatoria.

In sede di ricorso, la Società Parlapiano ha altresì chiarito come, entro il termine di 90 giorni dall’inserimento del progetto tra quelli finanziabili, abbia acquisito e prodotto tutta la documentazione volta a dimostrare la cantierabilità dei lavori.

Con ordinanza n. 238/2019, il T.A.R. Palermo, condividendo le censure sviluppate dall’Avvocato Rubino, ha accolto “la domanda cautelare ai fini dell’ammissione con riserva della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa”.

Successivamente l’Amministrazione regionale, in esecuzione al provvedimento del T.A.R. Sicilia, ha espletato una nuova istruttoria tecnico – amministrativa, accertando che il progetto presentato dalla Soc. Parlapiano Fruit S.r.l. fosse corredato da tutta la documentazione necessaria ai fini dell’immediato inizio dei lavori.

Da ultimo la stessa Amministrazione regionale, con nota prot. n. 59885 del 23.11.2020, ha ulteriormente attestato la produzione da parte della Soc. Parlapiano, entro il termine ultimo previsto dal bando di gara, di tutta la documentazione attestante la cantierabilità dei lavori.

Con la medesima nota, il Dipartimento dell’Agricoltura ha rilevato la cessata materia del contendere.

La società P.F. s.r.l. otterrà dunque un finanziamento pari ad euro 1.101.614,71 per l’ammodernamento del proprio impianto industriale.