La sezione civile del Tribunale di Sciacca ha annullato una maxi-sanzione di 18.011 euro emessa dall’Ispettorato del Lavoro di Trapani nei confronti dell’imprenditore agricolo S.B. La sentenza ha chiarito la mancanza di elementi che dimostrino la natura subordinata del lavoro dei sei lavoratori impiegati nell’azienda agricola. Lo dice la sentenza emessa nei confronti dell’imprenditore che negli anni scorsi era stato sottoposto ad un controllo da parte delle Fiamme Gialle che trovarono nella sua azienda del Trapanese 6 persone identificate come lavoratori. Ora però i giudici sconfessano quanto riportato dai Finanzieri annullando il provvedimento amministrativo.

Il controllo della Guardia di Finanza a Partanna

In particolare, la sezione civile del Tribunale di Sciacca ha annullato una maxi-sanzione di oltre 18 mila euro emessa dall’Ispettorato del Lavoro di Trapani nei confronti dell’imprenditore agricolo S.B. di Partanna, difeso dall’avvocato Valentina Blunda. La sentenza è stata emessa dalla giudice Valentina Del Rio. Tramite un controllo della tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano effettuato nel 2018 presso l’azienda agricola di S.B., furono identificati sei lavoratori impiegati nella raccolta dell’uva. Alle Fiamme Gialle i lavoratori dichiararono di non aver svolto un periodo di prova e di non essere stati assunti.

Cosa sosteneva l’ispettorato del Lavoro

Secondo l’Ispettorato del Lavoro, per i sei lavoratori sarebbe dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro. L’avvocato Blunda, invece, ha presentato ricorso al provvedimento dell’Ispettorato.

Impossibile evincere sussistenza di un’attività lavorativa

Nella sentenza, il giudice ha chiarito: “Dalle dichiarazioni rese dai soggetti alla Guardia di Finanza non emergono elementi da cui si evince la sussistenza di un’attività lavorativa prestata col vincolo della subordinazione, mancando qualsiasi elemento da cui si possa evincere l’orario di lavoro, le modalità dell’impiego, la sottoposizione del personale alle direttive e organizzazione del datore di lavoro, la percezione o meno di una retribuzione mensile, la continuità o occasionalità della prestazione”.

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