Arrivano i primi chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul D.Lgs. 104 del 27 giugno 2022, il “Decreto Trasparenza”, che entrerà in vigore il prossimo 13 agosto.

L’INL ha, infatti, emanato ieri la Circolare esplicativa n. 4/2022, per dare indicazioni sui nuovi obblighi informativi, connessi alla instaurazione dei rapporti di lavoro, dopo le numerose proteste sollevate dalle imprese, che hanno visto nella normativa, un ulteriore aggravio burocratico.

Secondo la Direttiva Trasparenza UE le aziende saranno, infatti, obbligate a comunicare ai lavoratori tutti i dettagli sugli aspetti del rapporto di lavoro, dalla tipologia contrattuale, all’inquadramento, alla programmazione dell’orario ordinario di lavoro, alle ferie e ai permessi.

Ecco le prime indicazioni dell’Ispettorato.

Le disposizioni si applicheranno ai contratti attivi dal 1° agosto

Nella nuova circolare l’INL spiega che “le nuove disposizioni si limitano ad ampliare il corredo informativo da rendere al lavoratore”, già abbastanza ampio, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/1997.

La normativa si applicherà a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, per i quali il lavoratore potrà richiedere l’integrazione delle informazioni già fornite e riguarderà i rapporti di lavoro di tipo subordinato, i contratti di lavoro di tipo somministrato, i contratti di lavoro intermittente, le collaborazioni etero-organizzate, le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di prestazione occasionale, i rapporti di lavoro marittimo e della pesca, lavoro domestico e con le pubbliche amministrazioni.

Riguardo alle modalità di comunicazione delle informazioni contrattuali, queste potranno avvenire in formato elettronico. Sarà possibile, infatti, ricorrere all’email personale o aziendale, a patto che le stesse siano conservate e rese accessibili per cinque anni dalla conclusione del contratto.

Le informazioni aggiuntive da dare al lavoratore

Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, il lavoratore dovrà ora ricevere informazioni su:

  • identità delle parti (anche nell’ambito dei rapporti di somministrazione);
  • diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro;
  • enti destinatari dei contributi previdenziali e assicurativi;
  • eventuale utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
  • programmazione dell’orario normale di lavoro, le condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le condizioni per i cambiamenti di turno o l’eventuale variabilità della programmazione;
  • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa;
  • la disciplina di congedi e recesso dal rapporto di lavoro.

Sarà possibile il rinvio al CCNL applicato

L’INL fa notare che il nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni rinviando al CCNL applicato, ma che già con la consegna del contratto individuale di lavoro o la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro saranno forniti i contenuti previsti dal Decreto Trasparenza, come orario di lavoro, retribuzione e mensilità previste.

Una volta effettuata questa informativa, sarà, dunque, possibile per le aziende “comunicare la relativa disciplina di dettaglio”, anche mediante il rinvio al CCNL applicato o ad altri documenti aziendali, da consegnare contestualmente al lavoratore o mettere a disposizione in azienda secondo le modalità di prassi aziendale.

Le sanzioni e i termini di consegna

Per chi non dovesse adempiere agli obblighi informativi previsti dal Decreto Trasparenza, anche in modo parziale, ci saranno sanzioni non indifferenti. L’omissione dell’informativa potrà, infatti, costare dai 250 ai 1500 euro per ogni contratto di lavoro.

Le informazioni non inserite nel contratto di lavoro o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro potranno in ogni caso essere fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa o in alcuni casi specifici entro il mese successivo.

Nel caso di documenti incompleti, il datore di lavoro risulterà sanzionabile solo una volta trascorsi i predetti termini per l’integrazione delle informazioni omesse.