Tutto nuovamente in discussione. Il Cga ha accolto il ricorso di Luigi Genovese contro il pronunciamento del Tar che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconteggio dei voti alle ultime elezioni regionali per presunte irregolarità nei collegi di Messina.
In particolare Genovese sulla scorta di presunte irregolarità presenti nei verbali di 33 sezioni delle 776 presenti nella provincia di Messina, aveva chiesto di riesaminare i verbali e di correggere l’attribuzione dei voti, in quanto gli errori sarebbero stati determinanti per l’assegnazione dei seggi.
Il pronunciamento negativo del Tar aveva confermato il seggio all’Ars per Giuseppe Laccoto che aveva ottenuto 4790 preferenze nella lista Lega-Prima l’Italia, eletto a discapito di Luigi Genovese che invece aveva ottenuto 9233 preferenze nella lista dei Popolari e Autonomisti.
A marzo scorso il pronunciamento del Tar
Lo scorso mese di marzo, i giudici della prima sezione del Tar di Palermo presieduta da Salvatore Veneziano respinsero il ricorso presentato da Luigi Genovese e confermarono l’elezione all’Ars di Giuseppe Laccoto. Il deputato dell’Ars si era costituito in giudizio assistito dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Natale Bonfiglio.
Genovese chiedeva l’annullamento dei verbali relativi delle elezioni regionale del 2022 nella parte in cui era stata disposta di un seggio alla lista 13 Prima l’Italia Lega Salvini premier e proclamato eletto alla carica di deputato regionale il candidato Giuseppe Laccoto.
Secondo Genovese non sarebbero stati riconosciuti 108 alla propria lista 17 “Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti”, e che tale errore sarebbe stato determinante per la corretta ripartizione dei seggi disponibili nella provincia di Messina.
Se fossero stati riconosciuti alla lista 17 quei voti, quest’ultima – insieme ai 14.124 voti già riconosciuti – avrebbe superato la lista 13 “Prima l’Italia Lega Salvini Premier” che, a sua volta, aveva ottenuto 14.154 voti, così consentendo di vedersi riconosciuto l’ultimo seggio disponibile della provincia.
Per i giudici il ricorso deve essere respinto. “L’interessato – si legge nella sentenza – non può limitarsi a rappresentare presunte scorrettezze nelle operazioni elettorali, ma è necessario che fornisca almeno un principio di prova, in termini indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l’attribuzione al ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione del controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle legittimamente riconoscibili”.
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